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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10436/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Guerra ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che gli aveva applicato la custodia in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90, capo a) e due acquisti di stupefacenti ai capi 39) e 40)). Il ricorso in Cassazione è articolato in due motivi: (1) censura della sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione come "stabile acquirente" dal sodalizio — deducendo che le intercettazioni dimostrerebbero solo la gestione autonoma di una piazza di spaccio e la richiesta di "regolare" concorrenti, non un rapporto di fornitura stabile sufficiente a integrare l'intraneità al clan; (2) censura della attualità e concretezza delle esigenze cautelari e della proporzionalità/adeguatezza della custodia in carcere — deducendo il lungo intervallo temporale dalla cessazione dell'attività del sodalizio (>4 anni), l'assenza di elementi sulla diffusività/quantità della sostanza, e proponendo la possibilità degli arresti domiciliari (anche in altra regione ospitato dalla sorella con braccialetto elettronico).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che il ricorrente chiedeva una nuova valutazione degli elementi di fatto (in particolare delle intercettazioni), operazione non consentita in sede di legittimità; ha richiamato la giurisprudenza (Sezioni Unite, sentenza Sebbar) che considera l'interpretazione delle intercettazioni questione di fatto riservata al giudice di merito e riconosce valenza probatoria alle dichiarazioni rilevate tramite intercettazione regolarmente autorizzata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla attualità delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura: la presunzione relativa di necessità della custodia (art. 275, comma 3 c.p.p.) non è stata efficacemente superata da allegazioni generiche sul "tempo silente"; il Tribunale aveva invece motivato la persistenza delle esigenze cautelari sulla base della gravità dei reati, della struttura e operatività del sodalizio (ampia movimentazione di stupefacenti, pluralità di canali, professionalità, uso di telefoni sostituiti periodicamente) e sulla pericolosità personale del ricorrente (pregresse condanne, ruolo consolidato, intenzioni violente). Né la possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari in altra regione risultava prospettata in sede di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    violazione denunciata dal ricorrente

    Rilevato come parametro procedurale per censurare la valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto la censura volta a nuova valutazione dei fatti, inammissibile in cassazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    violazione denunciata dal ricorrente

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha considerato la deduzione generica e non idonea a superare la presunzione di cui all'art. 275.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere

    La Corte richiama che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti e specifici, non con allegazioni generiche sul decorso del tempo; il giudice deve motivare l'eventuale esclusione della presunzione.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    richiamato rispetto alla necessità (o mancata) di elementi di corroborazione delle intercettazioni

    La Corte, richiamando la giurisprudenza, afferma che le dichiarazioni emerse da intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non richiedono gli elementi di corroborazione previsti da tale norma.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    associazione finalizzata alla realizzazione di reati in materia di stupefacenti (capo a))

    Norma sostanziale contestata che inquadra il reato associativo per cui è stata disposta la misura cautelare; la Corte valuta la sussistenza degli indizi come questione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    reati fine relativi agli acquisti di stupefacenti (capi 39) e 40))

    Reati 'fine' contestati che, insieme alla contestata intraneità al sodalizio, sono valutati dal giudice di merito; la Corte osserva che i singoli episodi di acquisto non dimostravano di per sé la possibilità di riformulare la valutazione di merito in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità

    Norma invocata per l'onere delle spese del procedimento e per il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, nella misura quantificata dalla Corte.

  • Giurisprudenza – Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    richiamata testualmente nella motivazione

    Principio richiamato: l'interpretazione delle intercettazioni (anche se criptiche) è questione di fatto riservata al giudice di merito; le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e non necessitano di elementi di corroborazione ex art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una diversa interpretazione delle intercettazioni: tali questioni appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in legittimità solo se emergono vizi giuridici specifici, non per la mera proposta di una lettura alternativa.
  • Le intercettazioni, se autorizzate e valutate dal giudice di merito, hanno piena valenza probatoria e non richiedono automaticamente elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 c.p.p.; la loro interpretazione è questione di fatto.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti, specifici e rilevanti (es. risocializzazione dimostrabile, cessazione dei rapporti criminali comprovata da fatti concreti, mancanza di pericolosità persistente), non con allegazioni generiche sul "tempo silente".
  • Per contestare l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere occorre allegare e provare fatti concreti che dimostrino l'assenza di pericolosità o la possibilità concreta e praticabile di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto), tenendo conto della gravità del reato, della personalità del soggetto e del contesto criminale.
  • Elementi quali ruolo consolidato nel clan, precedenti condanne per reati analoghi, minacce o intenzioni violente e l'organizzazione sistematica dell'attività di spaccio (molteplici canali, grande quantità di stupefacenti, strumenti evitanti intercettazioni) sono rilevanti e giustificano la persistenza delle esigenze cautelari e la custodia in carcere.
  • Richieste o elementi nuovi (es. disponibilità di ospitalità in altra regione per domiciliari) dovrebbero essere tempestivamente prodotti e valutati in sede di merito; la loro mancata allegazione nel procedimento di riesame o in istruttoria può precluderne il successo in sede di legittimità.

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