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Legge

L.R. Basilicata 20/2001

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1994, N. 18 (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 20/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 20 del 2001 modifica la L.R. n. 18/1994, elevando e precisando il contributo in conto capitale per il ripristino dell’agibilità e del funzionamento di impianti sportivi pubblici o per l’abbattimento delle barriere architettoniche: fino all’80% della spesa, con limite massimo di 100 milioni di lire. È stata poi integralmente abrogata dalla L.R. 1 dicembre 2004, n. 26.

Modifica al contributo per impianti sportivi pubblici e abbattimento barriere architettoniche

Modifica al sostegno per impianti sportivi pubblici e barriere architettoniche

La legge regionale Basilicata 4 maggio 2001, n. 20 interviene sulla disciplina del sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi contenuta nella L.R. 21 marzo 1994, n. 18. La modifica riguarda esclusivamente la misura del contributo per specifici interventi su impianti sportivi di proprietà pubblica.

Contenuto della modifica

La legge sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18/1994, prevedendo che il contributo sia concesso:

  • in conto capitale;
  • fino all’80% della spesa ammissibile;
  • con limite massimo di 100 milioni di lire;
  • per interventi finalizzati a ripristinare l’agibilità e il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica oppure ad abbattere le barriere architettoniche.

Ambito di applicazione

La disciplina incide solo sugli interventi relativi a impianti sportivi pubblici ubicati nel territorio della Regione Basilicata, secondo quanto già previsto dalla legge modificata. Non introduce una nuova misura autonoma, ma aggiorna una previsione già esistente nel quadro degli aiuti regionali per gli impianti sportivi.

Entrata in vigore e successiva abrogazione

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, il testo risulta integralmente abrogato dall’articolo 24 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 26, e quindi non ha più applicazione pratica attuale.

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