L.R. Basilicata 23/2001
"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60 - Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili" (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Basilicata n. 60/2000 sulla stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, ridefinendo platea, contributi agli enti utilizzatori, incentivi per assunzioni e lavoro autonomo, e condizioni di accesso. Gran parte delle misure è limitata al periodo 1 novembre 2000-30 giugno 2001 o comunque al 31 dicembre 2001, quindi ha oggi rilievo solo storico.
Modifiche alla disciplina lucana sulla stabilizzazione dei lavoratori LSU
Modifiche alla stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili in Basilicata
La legge regionale interviene sulla disciplina già contenuta nella L.R. Basilicata 7 dicembre 2000, n. 60, relativa alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Il provvedimento ridefinisce la platea dei destinatari, gli incentivi per gli enti utilizzatori e le misure di sostegno per assunzioni, cooperazione e lavoro autonomo, con numerosi limiti temporali ormai conclusi.
Platea regionale LSU e attività socialmente utili aggiuntive
La Giunta regionale può individuare, con propria deliberazione, attività socialmente utili ulteriori e funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti inseriti nel piano di stabilizzazione. Tali attività sono riconosciute prioritariamente quando connesse a iniziative che comportano trasferimenti di risorse pubbliche per opere infrastrutturali finanziate con fondi strutturali europei o inserite nella programmazione negoziata.
La Commissione permanente per l’impiego approva le liste dei soggetti comunque utilizzati in lavori socialmente utili, secondo la legislazione nazionale e regionale e sulla base delle liste predisposte dall’Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali. Le liste costituiscono la platea regionale dei lavoratori LSU.
Prosecuzione delle attività socialmente utili e contributi agli enti utilizzatori
Agli enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti individuati dalla legge regionale è riconosciuto un contributo regionale pari al 50% dell’onere posto dal D.Lgs. n. 81/2000 a loro carico per il pagamento corrisposto nel periodo 1 novembre 2000 - 30 giugno 2001. Un analogo contributo può essere concesso anche per lavoratori avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997 e assunti a carico del Fondo per l’Occupazione nell’ultimo semestre 1999.
Per i soggetti indicati in specifiche lettere della platea regionale, la Regione concede agli enti utilizzatori un contributo pari al 75% dell’importo complessivo dovuto per il pagamento dell’assegno nel medesimo periodo 1 novembre 2000 - 30 giugno 2001; la misura può essere estesa anche ad altre categorie nei casi previsti dalla legge, in particolare per il periodo di cessazione del trattamento di mobilità o integrazione salariale.
Dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001 la prosecuzione delle attività socialmente utili è comunque subordinata alla condizione che gli enti utilizzatori abbiano stabilizzato almeno il 20% del totale dei lavoratori LSU impegnati direttamente entro il 31 ottobre 2001. La disciplina prevede inoltre che, per talune esternalizzazioni e società miste, possano essere riconosciuti maggiori benefici, con riduzioni proporzionali per il part-time inferiore a 30 ore settimanali.
Incentivi per la stabilizzazione, la costituzione di imprese e l’assunzione
La Regione Basilicata assume l’onere del pagamento degli interessi e degli altri oneri sui mutui contratti dagli enti locali per la stabilizzazione dei soggetti interessati, secondo condizioni e modalità fissate periodicamente dal Ministero del Tesoro per le operazioni a tasso variabile degli enti locali.
Fino al 31 dicembre 2001 è inoltre previsto un contributo fino a 30 milioni di lire per la costituzione di imprese e cooperative, a condizione che queste impieghino lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva.
Per assunzioni a tempo pieno e determinato di durata superiore a otto mesi, e anche per collaborazioni coordinate e continuative a tempo pieno di durata superiore a otto mesi e inferiore a trentasei mesi, è previsto un contributo regionale di 600.000 lire per ogni mese di lavoro, per un massimo di dodici mesi. Per i rapporti a tempo parziale inferiore a 30 ore settimanali il contributo è ridotto in proporzione.
Sostegno al lavoro autonomo
I soggetti che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili per intraprendere lavoro autonomo possono utilizzare gli incentivi previsti dalla normativa statale richiamata e ottenere dalla Regione Basilicata un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese sostenute, fino a un massimo di 30 milioni di lire, per acquisto, costruzione o ristrutturazione dei locali sede dell’impresa e per gli interessi sul mutuo agevolato contratto con la I.G. Lucana.
Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni e revoca
Gli enti utilizzatori che non applicano le disposizioni della legge regionale e della normativa statale richiamata non possono beneficiare delle agevolazioni previste e devono restituire quelle già erogate, con conseguente revoca dei benefici concessi.
Procedura per l’accesso ai benefici
Per accedere ai benefici relativi alla stabilizzazione, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza alla Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport - Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali -, corredata della documentazione necessaria a dimostrare l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Le misure più rilevanti risultano però strettamente collegate a periodi determinati: 1 novembre 2000 - 30 giugno 2001, 30 giugno 2001, 31 ottobre 2001 e 31 dicembre 2001.
Stato di attualità
Il provvedimento è oggi sostanzialmente obsoleto, perché riferito a finestre temporali di stabilizzazione, assunzione e incentivazione ormai concluse e a un contesto normativo ormai superato.
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