L.R. Basilicata 18/2001
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 5 APRILE 2000, N. 28 [1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 28/2000 sul rilascio dell’autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private e fissa, per studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, un termine di 12 mesi dall’atto di indirizzo statale per presentare domanda. La legge è stata poi abrogata.
Modifiche alla disciplina regionale sull'autorizzazione delle strutture sanitarie e degli studi sanitari
Modifiche alla disciplina regionale sull’autorizzazione sanitaria
La legge regionale Basilicata n. 18 del 17 aprile 2001 interviene sulla L.R. 5 aprile 2000, n. 28, aggiornandone il titolo e introducendo una disciplina specifica per la presentazione delle domande di autorizzazione relative ad alcuni studi sanitari. Il provvedimento ha efficacia solo nel territorio della Regione Basilicata ed è stato successivamente abrogato.
Oggetto della modifica legislativa
La legge riformula il titolo della legge regionale n. 28/2000, che diventa: "Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private". L’intervento è quindi di coordinamento e integrazione della disciplina regionale sull’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie.
Domande di autorizzazione per studi sanitari
Per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie esercitati da sanitari in forma singola o associata, la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni.
Lo stesso termine vale anche per gli studi odontoiatrici di nuova istituzione, che sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione entro il medesimo periodo.
Regole applicabili all’esercizio degli studi
L’esercizio degli studi indicati è regolato:
- dai principi contenuti nel decreto ministeriale 28 settembre 1990;
- dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica;
- dalle norme in materia di sicurezza.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Le disposizioni sui termini per le domande hanno natura transitoria e sono collegate all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento statale richiamato dalla norma.
Stato di vigenza
La legge è stata espressamente abrogata prima dalla L.R. Basilicata n. 21 del 28 ottobre 2011 e poi dalla L.R. Basilicata n. 11 del 26 giugno 2014. Di conseguenza, il testo non è più applicabile come disciplina vigente.
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