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Legge

L.R. Basilicata 22/2001

Disciplina "De Minimis" dei regimi regionali di aiuto

Normativa regionaleL.R. Basilicata 22/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata adegua alcuni regimi regionali di aiuto alla disciplina comunitaria de minimis del Reg. CE n. 69/2001. Stabilisce il tetto di 100.000 euro per impresa in tre anni, il limite del 40% delle spese ammissibili, obblighi informativi per il richiedente e un registro centrale degli aiuti. Abroga la L.R. n. 62/2000 ed entra in vigore con la pubblicazione.

Disciplina dei regimi regionali di aiuto in regime de minimis

Disciplina de minimis dei regimi regionali di aiuto

La legge della Regione Basilicata attua il Regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis), adattando alcuni regimi regionali di sostegno alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina comunitaria. La normativa riguarda esclusivamente gli aiuti regionali disciplinati dalla L.R. 14 aprile 2000, n. 49.

Ambito di applicazione

I regimi regionali di aiuto richiamati dalla legge sono quelli previsti dalla L.R. n. 49/2000 in materia di:

  • nuove imprese;
  • microimprese;
  • piccole e medie imprese industriali e turistiche;
  • acquisizione di servizi;
  • strumenti di finanza innovativa;
  • ricerca e sviluppo tecnologico.

Tali regimi si applicano nei limiti contributivi e secondo le modalità attuative stabiliti dal Regolamento (CE) n. 69/2001.

Massimale degli aiuti e intensità

L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla medesima impresa nell’ambito dei regimi regionali non può superare 100.000 euro in un periodo di tre anni. Il limite opera in modo unitario, indipendentemente dal regime attivato e dalla forma tecnica dell’aiuto.

Ai fini del calcolo:

  • il massimale è espresso come sovvenzione diretta in denaro;
  • gli importi sono considerati al lordo di ogni imposta diretta;
  • se l’aiuto è concesso in forma diversa dalla sovvenzione, va determinato l’equivalente sovvenzione lordo;
  • per i prestiti agevolati, il tasso di interesse da utilizzare per attualizzazione e calcolo dell’aiuto è il tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

Inoltre, l’intensità dell’aiuto non può superare il 40% delle spese di investimento ritenute ammissibili.

Cumulo degli aiuti e obblighi informativi

Per garantire il rispetto del massimale, l’impresa che presenta domanda per un aiuto de minimis deve fornire informazioni complete su eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti, anche se concessi con risorse regionali, nazionali o comunitarie.

Monitoraggio e registrazione

Presso l’Ufficio Monitoraggio Economico-Finanziario e Ricerca del Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa è istituito un registro centrale degli aiuti de minimis. Nel registro devono essere riportate e conservate, per almeno dieci anni, tutte le informazioni relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001.

Abrogazione e decorrenza

La legge abroga la L.R. 29 dicembre 2000, n. 62. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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