L.R. Basilicata 21/2001
MODIFICA ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1998 N. 8 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 4 maggio 2001, n. 21 modifica l’art. 3, comma 2, della l.r. 8/1998 sul personale in comando, prevedendo una unità per ciascuna struttura e fino a due unità per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Il comando è annuale, rinnovabile, revocabile su richiesta e cessa con l’incarico; per il personale scolastico resta ferma la disciplina statale richiamata.
Modifica del regime di comando per alcune strutture regionali e segreterie particolari
Modifica del regime di comando per strutture regionali e segreterie particolari
La legge regionale della Basilicata interviene in modo puntuale sulla disciplina del comando di personale presso alcune strutture regionali, modificando il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 8/1998. La norma riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale basilicatese e definisce limiti quantitativi e durata del comando.
Soggetti e strutture interessati
La possibilità di richiedere personale in posizione di comando è prevista per:
- le strutture indicate dall’art. 2 della legge regionale richiamata;
- enti pubblici di diritto pubblico;
- enti locali o sub-regionali;
- comparto scuola del Ministero della Pubblica Istruzione;
- ogni altro Ministero.
Per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale il numero massimo delle unità comandate è fissato in due.
Limiti quantitativi
Per ciascuna delle strutture contemplate dalla disciplina richiamata può essere richiesta una sola unità in posizione di comando. Fa eccezione la disciplina delle segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, per le quali il contingente massimo non può superare due unità.
Durata, rinnovo e cessazione del comando
Il comando, per le segreterie particolari, è disposto con cadenza annuale. La misura è:
- rinnovabile;
- revocabile in qualsiasi momento su richiesta dell’interessato;
- automaticamente risolta con la cessazione dell’incarico.
Richiamo alla disciplina del personale scolastico
La nota allegata alla legge precisa che, nell’applicazione della disposizione relativa al comparto scuola, la Regione deve attenersi all’art. 456, comma 12, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che individua i casi in cui il personale della scuola può essere utilizzato presso altre amministrazioni.
Pubblicazione ed efficacia
La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente destinata all’osservanza come legge regionale. Non contiene una disciplina transitoria autonoma diversa dalla modifica apportata alla l.r. 8/1998.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 mag 2001L.R. Basilicata 20/2001
- Legge · 4 mag 2001L.R. Basilicata 22/2001
- Legge · 17 apr 2001L.R. Basilicata 19/2001
- Legge · 17 apr 2001L.R. Basilicata 18/2001
- Legge · 22 mag 2001L.R. Basilicata 23/2001
- Legge · 22 mag 2001L.R. Basilicata 24/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →