Messaggio numero 1684 del 30-01-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i lavoratori già certificati come prosecutori volontari non devono presentare ulteriori istanze per accedere alla salvaguardia in altra categoria. Per chi non ha ricevuto la certificazione, le strutture territoriali devono verificare l’esistenza di un provvedimento di accoglimento della DTL e dei requisiti per la categoria dei lavoratori cessati, inserendoli tra i beneficiari se spettante.
Chiarimenti sulla Salvaguardia 10130 per i prosecutori volontari
Chiarimenti sulla Salvaguardia “10130” per prosecutori volontari e lavoratori cessati
Il documento fornisce indicazioni operative in merito alla Salvaguardia “10130” prevista dall’art. 1, comma 231 e seguenti, della legge n. 228 del 2012. Il chiarimento riguarda i lavoratori appartenenti alla categoria dei prosecutori volontari che chiedono se possano accedere alla salvaguardia anche come lavoratori cessati ai sensi della lettera c) del medesimo comma 231.
Quadro normativo di riferimento
La nota richiama:
- l’art. 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012, relativo ai prosecutori volontari;
- l’incremento del contingente numerico di tale categoria di 6.000 unità disposto dall’art. 1, comma 191, della legge n. 147/2013;
- l’art. 1, comma 231, lettera c), della legge n. 228 del 2012, relativo ai lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi.
Soggetti già certificati come prosecutori volontari
Per i soggetti che abbiano già ricevuto la lettera di certificazione del diritto all’accesso alla salvaguardia come prosecutori volontari, il documento stabilisce che:
- non è utile presentare ulteriori istanze di certificazione in altra categoria, poiché tali soggetti risultano già salvaguardati;
- eventuali richieste già presentate in tal senso devono essere archiviate.
Soggetti non ancora certificati come prosecutori volontari
Per i soggetti che non abbiano ricevuto la lettera di certificazione come prosecutori volontari, il documento dispone che le Strutture territoriali devono esaminare le richieste e verificare:
- la presenza di un provvedimento di accoglimento adottato dalle DTL;
- il possesso dei requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia nella categoria dei lavoratori cessati.
Se tali condizioni risultano soddisfatte, i soggetti devono essere inseriti tra i beneficiari della salvaguardia prevista per la categoria dei lavoratori cessati.
Indicazione operativa finale
La nota, quindi, distingue tra due casi:
- chi è già stato certificato come prosecutore volontario non può essere ulteriormente istruito per un’altra categoria di salvaguardia;
- chi non è ancora certificato può essere valutato per l’accesso come lavoratore cessato, purché vi siano il provvedimento della DTL e i requisiti previsti dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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