Messaggio numero 2072 del 04-02-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento aggiorna la disciplina della sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi per i soggetti operanti a Lampedusa, prorogata fino al 31 dicembre 2013. Fornisce le istruzioni per la ripresa dei versamenti, le possibilità di dilazione, l’esclusione di oneri accessori pregressi e le modalità operative distinte per aziende con dipendenti, artigiani e commercianti, gestione separata, aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi.
Proroga sospensione contributi e premi per Lampedusa fino al 31 dicembre 2013
Proroga della sospensione contributiva per Lampedusa
Il documento riguarda la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa. La misura, originariamente disposta e poi prorogata da precedenti provvedimenti, viene estesa fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 612.
Quadro normativo e continuità della sospensione
Viene richiamata la precedente circolare n. 98/2011, che aveva illustrato la sospensione dei versamenti in scadenza dal 27 giugno 2011 al 30 giugno 2012 per effetto congiunto dell’OPCM n. 3947/2011 e del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Successivamente la sospensione era stata prorogata all’1 dicembre 2012 dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, con istruzioni operative già fornite dal messaggio n. 3549 del 28 febbraio 2013.
La legge n. 147/2013 proroga ulteriormente la sospensione fino al 31 dicembre 2013. Il documento chiarisce che la sospensione decorre senza soluzione di continuità dal 27 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2013.
Ripresa dei versamenti e regime degli interessi
In analogia con quanto previsto per i tributi sospesi, i contributi oggetto di sospensione devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, con applicazione degli interessi al tasso legale calcolati dalla prima data utile fissata per il versamento.
In alternativa, è possibile presentare istanza di dilazione secondo le regole generali, con applicazione degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data della domanda.
Per i datori di lavoro, i committenti o gli associanti che erano tenuti anche alle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo sospeso, è prevista la facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora venga presentata istanza di dilazione.
Poiché la sospensione copre ininterrottamente il periodo 27 giugno 2011 - 31 dicembre 2013, il documento precisa che gli eventuali oneri accessori calcolati sulla base delle precedenti disposizioni non sono dovuti. Decorso il termine della prima scadenza utile per il versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Rinvio alle istruzioni del messaggio n. 3549/2013
Per le modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi, il documento rinvia integralmente alle disposizioni già illustrate con il messaggio n. 3549/2013.
Aziende con dipendenti
Per le aziende che operano con denunce UNIEMENS, i periodi di paga da novembre 2012 a novembre 2013 devono essere gestiti inserendo il codice "N961" nell’elemento previsto dalla procedura e indicando le relative informazioni contabili. Il risultato dell’operazione può determinare:
- un credito INPS da versare con le ordinarie modalità F24;
- un credito azienda;
- un saldo pari a zero.
Per la rilevazione contabile della proroga della sospensione relativa alle aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni della circolare n. 98 del 22 luglio 2011, che aveva istituito il conto GPA 00/127.
Artigiani e commercianti
Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti rientrano nella sospensione le seguenti rate:
- 18/02/2013: IV rata sul minimale per l’anno 2012;
- 16/05/2013: I rata sul minimale per l’anno 2013;
- 20/08/2013: II rata sul minimale per l’anno 2013;
- 18/11/2013: III rata sul minimale per l’anno 2013;
- 08/07/2013: saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013;
- 02/12/2013: II acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013.
Se la sospensione risulta già acquisita, deve essere revocata e poi acquisita nuovamente secondo le istruzioni del messaggio n. 3549/2013, così da includere anche la contribuzione del 2013 e, in particolare, le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2013. La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 febbraio 2014.
Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata
Per i liberi professionisti e per i committenti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la proroga opera nel seguente modo:
- per i liberi professionisti sono sospesi i versamenti con scadenza 8 luglio 2013, relativi al saldo della contribuzione 2012 e al primo acconto 2013, nonché quelli con scadenza 2 dicembre 2013 relativi al secondo acconto 2013;
- per i committenti sono sospesi gli ulteriori versamenti mensili con scadenza fino al 16 dicembre 2013, relativi a compensi erogati fino a novembre 2013.
Nel complesso, risultano quindi sospesi i versamenti relativi ai compensi erogati da জুনio 2011 a novembre 2013. La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è:
- 16 giugno 2014 per i liberi professionisti;
- 16 febbraio 2014 per i committenti.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione del versamento dei contributi opera dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2013. Sono pertanto sospesi i pagamenti dei contributi dovuti dal primo trimestre 2011 al secondo trimestre 2013.
Resta sospesa anche la presentazione dei DMAG relativi al periodo dal secondo trimestre 2011 sino al terzo trimestre 2013. Di conseguenza, i DMAG presentati a partire da gennaio 2014, relativi ai periodi indicati, non conterranno l’aggravio di sanzioni.
Lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per i lavoratori autonomi agricoli e per i concedenti a piccola colonia e a compartecipazione familiare, sono sospesi i pagamenti dalla prima rata del 2011 fino a quelli relativi alla terza rata del 2013.
Al momento della ripresa della riscossione, i pagamenti relativi a tali rate non conterranno l’aggravio di sanzioni.
Sintesi operativa finale
Il documento, quindi, aggiorna la platea dei versamenti sospesi per Lampedusa fino al 31 dicembre 2013, definisce le modalità di recupero dopo la ripresa della riscossione e distingue puntualmente le istruzioni per ciascuna gestione interessata, con specificazione delle prime scadenze utili e del trattamento degli interessi e delle sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 4 feb 2014Messaggio numero 2031 del 04-02-2014
- Messaggio · 30 gen 2014Messaggio numero 1684 del 30-01-2014
- Messaggio · 29 gen 2014Messaggio numero 1630 del 29-01-2014
- Messaggio · 29 gen 2014Messaggio numero 1653 del 29-01-2014
- Messaggio · 10 feb 2014Messaggio numero 2436 del 10-02-2014
- Messaggio · 24 gen 2014Messaggio numero 1403 del 24-01-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →