Messaggio numero 1653 del 29-01-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce modalità e termini per la domanda preliminare di accesso alla prestazione di esodo, i documenti da allegare, i soggetti legittimati alla sottoscrizione degli accordi, la gestione della delega al trattamento dati e la quantificazione dell’onere contributivo, con richiamo alle sanzioni civili in caso di omissioni contributive.
Prestazione di esodo per lavoratori prossimi alla pensione ex art. 4 L. n. 92/2012
Prestazione di esodo per lavoratori prossimi alla pensione
Il documento fornisce indicazioni operative sulla nuova prestazione di esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, introdotta per fronteggiare gli esuberi aziendali favorendo l’uscita dal lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione. Vengono precisati i termini di presentazione della domanda, la documentazione necessaria, i soggetti abilitati alla sottoscrizione degli accordi e gli adempimenti successivi in tema di contribuzione correlata.
Ambito e finalità della misura
La prestazione è destinata ai lavoratori prossimi al pensionamento e si colloca nell’ambito delle misure volte a gestire gli esuberi aziendali. Il testo richiama l’applicazione già avviata con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 e segnala che, a partire da settembre 2013, sono pervenute numerose domande con date di cessazione non compatibili con il completamento degli adempimenti preliminari necessari all’avvio degli esodi.
Presentazione della domanda preliminare
La domanda deve essere trasmessa dal datore di lavoro tramite la funzionalità telematica "contatti" del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo "oggetto" la dicitura "Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)". Deve inoltre essere inviato il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi, cioè la sede della matricola principale.
Il documento precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.
Documentazione da allegare
Alla domanda, da presentarsi utilizzando il nuovo modello allegato n. 1, devono essere allegati:
- l’accordo di esodo;
- l’elenco dei lavoratori potenziali beneficiari, redatto secondo il facsimile allegato n. 2.
Nell’elenco devono essere indicati i dati dei lavoratori per i quali deve essere verificato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata oppure ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro un periodo massimo di 48 mesi.
Contenuto degli accordi sindacali
Per gli accordi relativi all’esodo di personale non dirigente, nel preambolo le parti devono dare atto che l’accordo è sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Per gli accordi riguardanti dirigenti, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, indipendentemente dalla rappresentatività. Anche in questo caso il preambolo deve esplicitare tale sottoscrizione.
Delega al trattamento dei dati
I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ciascun lavoratore interessato alla prestazione. La delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro.
Quantificazione dell’onere e gestione della contribuzione
Con il messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 viene precisato che il prospetto di quantificazione dell’onere è redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della domanda preliminare, anche se questa precede di diversi mesi la cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
Se, al momento della cessazione, la contribuzione correlata risulta diversa a causa di una variazione dell’imponibile effettivo, calcolato secondo le indicazioni del punto 14 della circolare n. 119/2013, il datore di lavoro deve:
- valorizzare nel flusso Uniemens il corretto imponibile;
- comunicare tempestivamente la variazione alla sede INPS competente per la prestazione.
Sanzioni civili
Il documento richiama infine che sui contributi dovuti e non versati si applicano le sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000.
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