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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25896 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a maggiori IVA, IRES e IRAP per l'anno 2005. L'Amministrazione sosteneva che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente la documentazione contabile a dimostrare l'effettività delle operazioni e la legittimità della detrazione IVA. La contestazione riguardava una frode carosello e operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni realmente avvenute ma fatturate da soggetti diversi dagli effettivi cedenti o prestatori, qualificati come società cartiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata non contenesse un'autonoma ratio relativa alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento. Ha accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo, rilevando che la Commissione regionale aveva confuso la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni con la diversa questione della consapevolezza del cessionario nella frode carosello. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà verificare la frode, la partecipazione o consapevolezza della società e gli elementi eventualmente idonei a escludere la sua buona fede, decidendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    La Corte ha ritenuto corretto in astratto il principio secondo cui un avviso di accertamento può richiamare elementi risultanti da verbali della polizia tributaria, purché tale principio fosse pertinente alla motivazione effettivamente posta a fondamento della sentenza; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione IVA non spetta automaticamente sulla base della sola regolarità formale della contabilità o dell'esistenza materiale delle operazioni. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti e di una frode carosello, occorre valutare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La norma è stata ritenuta correttamente applicabile nell'ambito dell'accertamento IVA, ma la Commissione regionale l'aveva interpretata in modo errato, limitando l'indagine alla prova dell'esistenza oggettiva delle operazioni.

  • Principi dell'Unione europea in materia di frodi carosello e detrazione IVA

    La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui il diritto alla detrazione può essere negato quando sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione collegata a una frode IVA.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di frode carosello non è sufficiente dimostrare che i beni o servizi siano stati realmente acquistati e che le operazioni siano documentate: occorre verificare anche l'identità effettiva del fornitore e l'eventuale interposizione di società cartiere.
  • L'Amministrazione deve provare la frode e fornire elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare, anche presuntivamente, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • La presenza di indici quali l'assenza di personale o di strutture adeguate del fatturante, prezzi anomali, rapporti diretti con l'effettivo fornitore o altre irregolarità può costituire prova della conoscenza o della conoscibilità della frode.
  • Dopo la dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, di tali elementi indiziari, spetta al contribuente fornire prova contraria della propria buona fede e dell'adozione di cautele commerciali adeguate.
  • La regolarità formale delle fatture e della contabilità è un elemento valutabile, ma non è di per sé sufficiente a conservare il diritto alla detrazione IVA quando siano contestate operazioni soggettivamente inesistenti.
  • La prova dell'effettività economica dell'operazione e la prova della buona fede del cessionario sono piani distinti: la prima non esclude automaticamente la frode carosello né garantisce la detrazione.

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