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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16363/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 14/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di concreto interesse, la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 3/10/2024. Il ricorrente deduceva violazioni di norme processuali e carenza di motivazione: il Tribunale avrebbe errato ritenendo che i conti correnti non fossero ancora stati sottoposti a sequestro, quando invece sarebbero stati di fatto bloccati, e non avrebbe valutato il periculum in mora collegato al sequestro finalizzato alla confisca; venivano invocate norme quali artt. 324, 568, 591, 373, 357 c.p.p. e altre disposizioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di allegazione dell'interesse concreto all'impugnazione. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., il termine e la proponibilità della richiesta di riesame decorrono dall'esecuzione materiale del provvedimento o dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro; il ricorrente non ha prodotto documentazione che dimostrasse l'esecuzione del sequestro o il 'blocco' atipico dei conti antecedente alla presentazione dell'istanza di riesame. Alla luce della giurisprudenza prevalente, l'interesse ad impugnare richiede l'effetto reale del vincolo (o prova del blocco bancario), e tale prova è mancata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    "La richiesta di riesame è presentata ... entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la proponibilità della richiesta di riesame è subordinata all'esecuzione materiale del sequestro o alla conoscenza effettiva della sua esecuzione: senza prova di esecuzione o di blocco che renda il bene indisponibile non sussiste interesse concreto all'impugnazione

  • art. 322 cod. proc. pen.

    "Contro il decreto di sequestro ... la persona alla quale le cose sono state sequestrate ... possono proporre richiesta di riesame"

    Riproduce il principio che il diritto di proporre riesame è attribuito a chi ha rapporto sostanziale o formale con la cosa; la Corte evidenzia che tale diritto si concretizza quando la cosa è effettivamente vincolata

  • art. 309, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata per confronto: disciplina la decorrenza del termine per il riesame nelle misure cautelari personali in ipotesi di notifiche non eseguite; la Corte osserva che non esiste norma analoga per i sequestri reali che giustifichi una diversa decorrenza

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per vizio di omessa risposta su questioni di giustizia; la Corte ritiene che la deduzione non sia stata adeguatamente documentata e non idonea a superare il difetto di interesse concreto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente come rimedio contro omissioni e violazioni, ma la Corte non ritiene fondata la deduzione per sopperire alla mancanza di prova dell'interesse concreto

Massime di principio

  • La richiesta di riesame di un sequestro preventivo è proponibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale, che normalmente nasce dall'esecuzione materiale del sequestro o dalla conoscenza effettiva di tale esecuzione
  • Nel caso di somme su conti correnti, l'interesse può sorgere anche prima della formale esecuzione se è dimostrabile che la banca ha già operato il 'blocco' rendendo le somme indisponibili; è indispensabile produrre documentazione che attesti tale blocco
  • La mera proposizione dell'impugnazione senza allegare e documentare l'effettiva indisponibilità del bene o il momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del sequestro espone al rischio di inammissibilità
  • In ipotesi di inammissibilità manifestamente infondata la Corte può condannare alle spese e applicare sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende); è quindi essenziale verificare e provare preliminarmente l'esistenza dell'interesse concreto prima di proporre ricorso
  • Le doglianze formali (omessa motivazione, violazioni di norme processuali) devono essere sostenute da elementi fattuali e documentali idonei a dimostrare che il provvedimento ha già inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente

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