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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17414/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente sportivo)

La controversia

Il proprietario di un immobile aveva convenuto in giudizio la federazione sportiva cui aveva concesso, a titolo di comodato gratuito e per durata determinata, l'uso di un locale di sua proprietà destinato a sede dell'ente, chiedendone il rilascio alla scadenza del termine. In primo grado la domanda era stata accolta, con condanna al rilascio e al pagamento di un'indennità per occupazione senza titolo. In appello, però, la federazione aveva ottenuto riforma della decisione: la corte territoriale aveva ritenuto provato che, in corrispondenza del trasferimento della sede dell'ente in altri locali, l'immobile era stato di fatto restituito al proprietario, e aveva inoltre escluso il danno per il periodo successivo alla scadenza del comodato, valorizzando la disponibilità delle chiavi da parte del proprietario e il fatto che egli avesse collocato nello stesso locale la sede di una società a lui riconducibile. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte avrebbe erroneamente ritenuto avvenuta la restituzione dell'immobile già alla data del trasferimento della sede, mentre secondo il ricorrente la riconsegna sarebbe avvenuta solo molto più tardi, come da verbale del 22 maggio 2017, oltre ad aver mal valutato le risultanze sulla disponibilità delle chiavi; (2) omesso esame di un fatto decisivo in ordine al danno, sostenendo che l'occupazione senza titolo fino alla riconsegna dovesse comportare una condanna al pagamento di una somma per equivalente, con danno da ritenersi in re ipsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che l'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso era gravemente insufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non consentiva una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha aggiunto, comunque, che entrambi i motivi erano inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici operata dal giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non già l'omessa valutazione di singoli elementi probatori o la richiesta di una nuova lettura delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti che consenta alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale, senza necessità di attingere ad altre fonti o atti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o la mera omessa considerazione di elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico asseritamente omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il modo e il tempo della sua deduzione nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio motivazionale richiede il rispetto degli oneri di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'accertamento dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti sia tale da non consentire alla Corte una comprensione autonoma e completa della controversia.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la contestazione della valutazione delle prove: esso richiede l'omessa considerazione di un preciso fatto storico, non di singoli elementi istruttori o di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Non è ammissibile trasformare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito, poiché il giudizio di legittimità non è sede di rivalutazione dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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