Sentenza del 16/06/2016 n. 1120 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Cancellazione di società - Subentro processuale dei soci - Sussiste - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce la prosecuzione del giudizio: i soci devono essere considerati parti necessarie e subentrano processualmente alla società estinta. Il litisconsorzio necessario sussiste per ragioni processuali, indipendentemente dal fatto che il rapporto sostanziale controverso sia scindibile o inscindibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione processuale dopo l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese. Il problema è stabilire se i soci possano subentrare nel processo già riferibile alla società e a quali condizioni. La sentenza afferma che i soci subentrano nella legittimazione processuale dell'ente, in quanto successori della società estinta, rispondendo nei limiti di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione oppure illimitatamente, secondo il regime di responsabilità applicabile.
Norme richiamate
Norme sulla cancellazione delle società dal registro delle imprese e sugli effetti dell'estinzione dell'ente
Dall'estinzione di una società e quindi dalla conseguente cancellazione dal registro delle imprese discende che i soci ... subentrano nella legittimazione processuale facente capo all'ente
L'estinzione della società comporta il trasferimento della posizione processuale ai soci, che diventano i soggetti legittimati a partecipare al giudizio relativo all'ente estinto.
Norme sulla responsabilità dei soci dopo la liquidazione della società
I soci ... rispondono comunque nei limiti di quanto hanno riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente
La responsabilità dei soci per le obbligazioni della società estinta dipende dal regime applicabile e, nei casi previsti, è limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione oppure può essere illimitata.
Principio del litisconsorzio necessario per ragioni processuali
In situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero sia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale
La partecipazione dei soci al giudizio è necessaria per assicurare la corretta prosecuzione del processo, anche quando il rapporto sostanziale oggetto della controversia potrebbe essere considerato scindibile.
Massime di principio
- Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, il processo non si estingue automaticamente: occorre verificare il subentro dei soci nella posizione processuale della società.
- I soci possono essere chiamati a partecipare al giudizio come successori dell'ente estinto, anche se la controversia riguarda un accertamento tributario originariamente notificato alla società.
- La responsabilità sostanziale dei soci non coincide necessariamente con la loro legittimazione processuale: essi possono dover partecipare al processo anche prima che sia definitivamente accertata l'entità della loro responsabilità.
- Il litisconsorzio dei soci può essere necessario per esigenze processuali, senza che rilevi in modo decisivo la scindibilità del rapporto tributario o sostanziale.
- Per determinare l'effettiva esposizione dei soci occorre verificare quanto ciascuno abbia ricevuto dalla liquidazione e se la forma societaria preveda una responsabilità limitata o illimitata.
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