Sentenza del 17/04/2015 n. 8225 - Comm. Trib. Prov. Roma
Agevolazioni ed esenzioni- Acquisto prima casa - Trasferimento della residenza - Prova dell'avvenuta richiesta nei termini - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di recupero delle agevolazioni è stata ritenuta infondata. La prova della tempestiva presentazione della domanda di trasferimento della residenza è sufficiente a salvaguardare il beneficio, poiché il contribuente non può subire le conseguenze dei ritardi imputabili al Comune nel completamento della procedura amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la condizione secondo cui l'acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto. Il contribuente sosteneva di aver presentato al Comune, entro tale termine, la domanda di trasferimento della residenza. Il perfezionamento della procedura era però intervenuto successivamente per effetto dei tempi dell'amministrazione comunale.
Norme richiamate
DPR 131/1986, Tariffa, Parte I, articolo 1, nota II-bis
La norma subordina le agevolazioni per l'acquisto della prima casa, tra l'altro, al trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro 18 mesi. Il requisito può ritenersi rispettato quando il contribuente dimostri di aver presentato tempestivamente la richiesta, anche se il procedimento comunale si conclude oltre il termine per cause non dipendenti dalla sua volontà.
Massime di principio
- Per rispettare il termine relativo al trasferimento della residenza, è rilevante la presentazione tempestiva della domanda al Comune, non necessariamente la conclusione della pratica entro i 18 mesi, quando il ritardo dipende dall'amministrazione.
- Il contribuente deve conservare e produrre una prova documentale certa della richiesta presentata nei termini, come ricevuta, protocollo o altra attestazione ufficiale.
- Il principio tutela il contribuente diligente, ma non copre ritardi derivanti dalla mancata presentazione della domanda, dalla presentazione tardiva o da irregolarità imputabili al contribuente.
- In situazioni analoghe occorre verificare il termine previsto dalla normativa, la data effettiva di presentazione dell'istanza e la causa del ritardo, distinguendo tra inerzia dell'amministrazione e comportamento del contribuente.
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