Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1119/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale che invitava a interrompere l’accoglienza e le cure dei colombi di città presso il CRAS e a sopprimere eutanasicamente gli esemplari già ricoverati, nonché gli eventuali atti esecutivi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha chiesto l’annullamento della nota regionale del 21 settembre 2026, nella parte in cui invitava a interrompere l’accoglienza, il ricovero e le cure dei colombi di città e a praticare la soppressione eutanasica di quelli già ricoverati, nonché degli eventuali atti applicativi o esecutivi. Dal testo non risultano esposti specifici motivi di illegittimità sostanziale. La nota è stata ritirata il 28 settembre 2026, dopo una comunicazione via e-mail del 24 settembre e a seguito della notificazione e del deposito del ricorso il 28 settembre.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e improcedibile. Ha ritenuto che, dopo il ritiro della nota, fosse venuto meno l’interesse alla decisione nel merito, ma ha escluso di dichiarare cessata la materia del contendere. Ai fini delle spese, ha ravvisato la soccombenza virtuale dell’associazione perché la nota impugnata era un mero invito privo di valore prescrittivo e quindi di autonoma lesività: il ricorso era originariamente inammissibile. Le spese sono state compensate integralmente, mentre il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • Un atto che costituisce un mero invito, privo di contenuto prescrittivo, non è autonomamente lesivo e la sua impugnazione è inammissibile.
  • Quando l’atto impugnato viene ritirato durante il giudizio e l’interesse alla decisione nel merito viene meno, il ricorso può essere dichiarato improcedibile; il ritiro non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere.
  • Nel regolare le spese in caso di sopravvenuto venir meno dell’interesse, il giudice può valutare la soccombenza virtuale considerando l’originaria inammissibilità dell’impugnazione di un atto privo di autonoma lesività.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.