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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06807/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio aveva recuperato IRPEF, addizionali e sanzioni sul presupposto che la pensione percepita dalla NATO non fosse stata assoggettata a tassazione. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata ad affermare in modo generico che le esenzioni fiscali sono solo quelle espressamente previste dalla legge; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962, sostenendo che tale norma prevederebbe l'esenzione per i trattamenti pensionistici percepiti da ex dipendenti della NATO, in quanto derivanti dal rapporto di lavoro con l'organismo internazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che l'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962 attribuisce l'esenzione solo ai redditi da stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile dei quartieri generali interalleati in costanza di rapporto e nella qualità di impiegati, senza estenderla alle pensioni percepite dopo la cessazione del rapporto. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, la disciplina sovranazionale e il regolamento pensionistico delle organizzazioni coordinate, osservando che le pensioni sono tassabili secondo la legislazione fiscale nazionale del Paese di residenza. Ha quindi confermato la correttezza della sentenza impugnata e rigettato il ricorso, ponendo le spese a carico del ricorrente e dando atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura perché ritiene la motivazione della CTR sufficiente alla luce del diritto applicabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato in relazione al requisito di motivazione della sentenza; la Corte ritiene infondata la doglianza sulla motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di nullità processuale per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di violazione di legge relativo all'esenzione fiscale della pensione NATO.

  • art. 8, primo comma, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083

    norma speciale di stretta interpretazione: l'esenzione riguarda soltanto stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile dei quartieri generali interalleati in costanza di rapporto, non le pensioni.

  • art. 42 del Regolamento pensionistico delle "Organizzazioni Coordinate"

    prevede che la pensione sia tassabile quale reddito secondo la legislazione fiscale nazionale del paese interessato.

  • Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951, art. 19

    "salaries and emoluments"

    le esenzioni fiscali sovranazionali fanno riferimento ai soli salari ed emolumenti, non alle pensioni.

  • Convenzione di Londra del 1951, art. X

    richiamata come fonte che, in tema di esenzioni fiscali, non menziona le pensioni.

  • Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952, art. 7

    richiamato per confermare l'assenza di riferimenti espressi alle pensioni nel regime di esenzione.

  • legge 10 novembre 1954, n. 1126

    legge di ratifica dell'Accordo di Ottawa richiamato in motivazione.

  • legge 30 novembre 1955, n. 1338

    legge di ratifica del Protocollo di Parigi richiamato in motivazione.

  • legge 1335/1955

    legge di ratifica della Convenzione di Londra richiamata in motivazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni o esclusioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie non espressamente contemplate.
  • Quando una disposizione riconosce un'esenzione a stipendi ed emolumenti corrisposti in costanza di rapporto di lavoro, il beneficio non si estende automaticamente ai trattamenti pensionistici successivi alla cessazione del rapporto, salvo previsione espressa.
  • Ai fini del trattamento fiscale delle pensioni erogate da organismi internazionali, occorre coordinare la norma interna con la disciplina sovranazionale e con i regolamenti pensionistici applicabili, verificando se essi prevedano la tassazione nel Paese di residenza del beneficiario.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza d'appello esplicita, sia pure sinteticamente, il ragionamento decisivo e la decisione risulta sorretta da un principio di diritto consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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