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Legge

L.R. Abruzzo 13/2004

Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 13/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina contributi regionali per i comuni abruzzesi con centri storici di particolare valore, per interventi di recupero edilizio, arredo urbano, valorizzazione dell’immagine e spazi per eventi. Fissa requisiti, programmi comunali, graduatorie, limiti dei contributi e termini di esecuzione; prevede finanziamenti per l’anno 2004 e, negli anni successivi, secondo i rifinanziamenti.

Provvidenze regionali per il recupero e la valorizzazione dei centri storici abruzzesi

Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

La legge regionale Abruzzo disciplina un sistema di contributi per promuovere la conservazione, il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici di comuni di dimensioni contenute, caratterizzati da rilevanti valori socio-culturali, storici, architettonici e ambientali. La disciplina riguarda interventi pubblici e privati localizzati nel territorio regionale e si fonda su programmi comunali selezionati e finanziati dalla Regione.

Ambito di applicazione e finalità

L’intervento regionale è rivolto ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti nel centro storico e comunque inferiore a 30.000 abitanti nell’intero comune, sulla base del dato ISTAT dell’anno precedente alla presentazione della domanda. La finalità è sostenere iniziative di tutela, recupero e rivitalizzazione dei centri storici, con particolare attenzione alla qualità architettonica, alla fruibilità turistica, alla vivibilità e alla valorizzazione delle attività tradizionali.

Tipologie di interventi finanziabili

Sono finanziabili programmi comunali che comprendano interventi di:

  • valorizzazione della qualità architettonica dell’abitato e degli accessi al borgo, con salvaguardia dell’architettura locale, della morfologia urbana e delle tecniche tradizionali;
  • restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, anche per usi turistico-ricettivi, di ristorazione, artigianali e per la vendita di prodotti tipici;
  • cura e valorizzazione dell’immagine urbana e arredo urbano;
  • realizzazione di spazi e strutture per eventi e manifestazioni, al coperto o all’aperto, per migliorare la vivibilità e il soggiorno nei centri storici.

Definizioni tecniche e criteri progettuali

La legge definisce i centri storici come agglomerati urbani che conservano segni di formazione remota e delle originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali. Il “borgo” è inteso come insieme armonico di elementi urbanistici, architettonici e storici con attività artigianali, turistiche e di servizio. Gli interventi devono:

  • eliminare elementi non originari;
  • migliorare l’aspetto estetico di edifici o ambiti caratteristici;
  • favorire la fruibilità collettiva dei beni storico-architettonici;
  • ridurre fenomeni di degrado;
  • perseguire la riduzione della vulnerabilità sismica;
  • rispettare caratteristiche tipologiche, morfologiche e urbanistico-edilizie locali;
  • valorizzare la cromia urbana, con riferimento a un piano del colore o, in mancanza, a un abaco dei colori tradizionali;
  • essere realizzati, per quanto possibile, con tecniche storiche di lavorazione.

Programmi comunali e selezione degli interventi

La Giunta regionale deve emanare un bando entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge. I comuni interessati hanno il ruolo di promotori e coordinatori delle iniziative e predispongono programmi coerenti con finalità e definizioni della legge. I programmi devono comprendere interventi che:

  • completino azioni organiche già avviate o complementari ad esse;
  • migliorino la qualità insediativa e la fruibilità turistica dei centri storici;
  • presentino particolare qualità ed esemplarità progettuale, anche sotto il profilo delle tecnologie tradizionali e del risparmio energetico. La compresenza di più di due di tali caratteristiche costituisce titolo preferenziale per l’ammissibilità. I comuni raccolgono, tramite bandi pubblici, le istanze dei privati e predispongono graduatorie distinte per interventi pubblici e privati, secondo criteri di priorità predeterminati, con precedenza ai residenti e agli emigrati di ritorno.

Documentazione richiesta e istruttoria

Ai programmi deve essere allegata documentazione tecnica, economica e conoscitiva, tra cui:

  • analisi della situazione demografica, turistica e dell’offerta di servizi;
  • relazione sulla qualità complessiva del centro storico e del territorio;
  • descrizione e valutazione degli interventi;
  • verifica di fattibilità e documentazione sulla proprietà e destinazione urbanistica;
  • valutazione degli effetti indotti su servizi pubblici, attività ricettive e artigianali;
  • quadro economico;
  • attestazione di conformità alle norme tecniche e al P.R.P.E., se vigente o adottato alla data di pubblicazione del bando;
  • documentazione fotografica e grafica;
  • relazione tecnico-finanziaria e piano di copertura dei fabbisogni;
  • indicazione di eventuali altri finanziamenti già disponibili o attivati. I programmi sono verificati da un organismo tecnico nominato con determina del direttore competente; quelli congrui sono approvati dalla Giunta regionale, che stabilisce anche il contributo globale concedibile al comune.

Misure del finanziamento e limiti economici

Per il contributo ai privati, il comune stabilisce la misura del finanziamento entro limiti stringenti:

  • massimo 30% della spesa ammissibile;
  • spesa ammissibile fino a 30.000 euro per unità immobiliare;
  • per interventi coordinati su più di cinque unità immobiliari, spesa ammissibile massima di 150.000 euro. È ammesso un solo programma per ogni comune. Per il 2004 il contributo regionale in conto capitale poteva arrivare a 150.000 euro per comune; tale limite saliva a 250.000 euro per comuni in area parco, riserve naturali, altre aree protette o inseriti negli Accordi Quadro dei PRUSST, e a 300.000 euro per il primo anno di applicazione per i comuni aderenti al Club “I Borghi più belli d’Italia”. Per gli anni successivi le quote massime sono determinate con il rifinanziamento legislativo.

Esecuzione dei lavori, proroghe e decadenza

Gli interventi devono essere conclusi entro tre anni dalla notifica al comune della deliberazione regionale di approvazione del programma; in mancanza, è prevista la decadenza automatica dal beneficio. Su richiesta motivata del comune, prima della scadenza, può essere concessa una sola proroga. L’avvio dei lavori dei singoli programmi deve avvenire entro un anno dall’ammissione a finanziamento. Se il termine non è rispettato, le spese restano a carico dell’ente inadempiente. Il sindaco dichiara la decadenza dai benefici se gli interventi non sono eseguiti conformemente ai progetti approvati o se non sono rispettate le destinazioni d’uso.

Norme speciali per i comuni in dissesto

Ai comuni in situazione di dissesto economico accertato, o impossibilitati ad accedere a mutui, è comunque garantito un finanziamento di 100.000 euro per consentire almeno un intervento pubblico, purché la situazione sia attestata da certificazione del sindaco e del responsabile di settore.

Regime finanziario e incompatibilità

Gli stanziamenti per l’applicazione della legge sono iscritti nel bilancio regionale; per l’anno 2006 l’onere è valutato in 4.500.000 euro. I contributi regionali sono incompatibili con altre provvidenze nazionali o regionali per le stesse categorie di lavori, con attestazione del responsabile del procedimento. Per gli interventi relativi ad attività produttive, le agevolazioni sono concesse nel rispetto della disciplina comunitaria di esenzione o de minimis e non sono cumulabili con altri aiuti pubblici per il medesimo intervento.

Procedure applicative e disciplina transitoria

Per il primo anno si applicano le procedure previste per documentazione e approvazione dei programmi; per gli anni successivi i comuni devono presentare i programmi secondo le modalità del bando regionale. La Giunta può modificare motivatamente i termini temporali. L’elenco dei comuni aderenti al Club “I Borghi più belli d’Italia” è aggiornato con atto della Giunta su proposta dell’ANCI Abruzzo.

Coordinamento procedurale e abrogazioni

Per i pareri di autorità diverse si applicano le regole della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241 del 2000. Sono abrogate le precedenti leggi regionali abruzzesi del 29 giugno 1989, n. 49, e del 14 settembre 1994, n. 63.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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