L.R. Abruzzo 14/2004
Disposizioni urgenti in materia di zootecnia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Abruzzo sospendeva la profilassi blue tongue fino al 31 dicembre 2004, consentiva in deroga i movimenti, la commercializzazione e la macellazione di capi non vaccinati nel territorio regionale e prevedeva indennità per danni zootecnici. Gli artt. 1 e 2 sono stati poi dichiarati incostituzionali.
Misure urgenti in materia di zootecnia e blue tongue
Misure urgenti in materia di zootecnia e blue tongue
La legge disciplina misure straordinarie adottate dalla Regione Abruzzo nel 2004 per fronteggiare il grave impatto del settore zootecnico regionale connesso all’emergenza sanitaria blue tongue. Le disposizioni avevano efficacia limitata nel tempo e oggi risultano sostanzialmente superate, anche per la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale di parte della legge.
Sospensione della campagna di profilassi blue tongue
La Regione Abruzzo disponeva la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge, della campagna di profilassi blue tongue nell’ambito del territorio regionale.
La sospensione era prevista fino al 31 dicembre 2004.
Deroga ai divieti di movimentazione interna
Per le aziende situate nella Regione era consentita, in deroga a ogni disposizione contraria, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione di capi animali non vaccinati.
Anche questa facoltà era limitata al territorio regionale e al medesimo termine finale del 31 dicembre 2004.
Indennizzi e rimborsi danni
La legge demandava alla Giunta regionale l’erogazione delle indennità previste dalla L.R. 23 ottobre 2003, n. 15, articolo 2, comma 1, lettere b) e c), relativa agli interventi a sostegno delle aziende zootecniche colpite da emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.
La norma non disciplina direttamente criteri, importi o procedure dettagliate di erogazione, rinviando alla legge regionale richiamata.
Entrata in vigore e regime di attualità
La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, avvenuta il 14 aprile 2004.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 406/2005. Per la loro natura temporanea e per il riferimento a un’emergenza ormai conclusa, l’atto è oggi privo di concreta utilità applicativa.
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