L.R. Abruzzo 11/2004
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 settembre 1994, n. 62 - Credito agrario agevolato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 9 marzo 2004, n. 11 aggiorna la disciplina del credito agrario agevolato, ampliando i soggetti ammessi, regolando prestiti per bestiame e macchine agricole, introducendo norme su mutui agevolati e rinegoziazioni. Gli interventi sono subordinati all’esito favorevole dell’esame della Commissione CE e la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche al credito agrario agevolato in Abruzzo
Modifiche alla disciplina del credito agrario agevolato in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 11 del 2004 interviene sulla L.R. 14 settembre 1994, n. 62, ridefinendo soggetti beneficiari, tipologie di operazioni agevolate, procedure istruttorie e alcuni profili relativi ai mutui assistiti da concorso regionale in conto interessi. L’efficacia degli interventi è subordinata all’esito favorevole dell’esame da parte della Commissione CE.
Ambito oggettivo e soggetti ammessi
La disciplina riguarda il credito agrario agevolato per le esigenze dell’attività agricola nel territorio della Regione Abruzzo. Vengono ampliati i beni finanziabili e i soggetti che possono accedere alle operazioni agevolate.
Tra i soggetti ammessi rientrano:
- le società promosse per l’esercizio dell’agricoltura costituite con atto pubblico e registrate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, da coltivatori diretti e assimilati;
- i Cofidi in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 100/1999, per conto dei propri associati.
Operazioni di credito di esercizio e modalità di rilascio
Le operazioni di credito di esercizio per la conduzione, nonché quelle per la concessione di acconto ai soci di cooperative, associazioni, consorzi e società rientranti tra i soggetti ammessi, devono essere effettuate mediante rilascio di cambiali agrarie.
Prestiti per bestiame, macchine e attrezzature agricole
Per l’acquisto di bestiame possono essere concessi prestiti annuali e poliennali. Per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole possono essere concessi soltanto prestiti poliennali, con durata fino a 5 anni.
I criteri applicativi sono demandati ad atto della Giunta regionale, che stabilisce in particolare:
- limiti della spesa ammissibile;
- tasso applicabile;
- modalità di erogazione;
- documentazione necessaria;
- modalità di liquidazione del concorso regionale;
- ogni altro elemento utile al procedimento.
Il concorso regionale è calcolato in semestralità al tasso agevolato vigente al momento del rilascio del nulla osta ed è concesso alle banche in un’unica soluzione, scontato all’attualità.
Procedura per la concessione
Le domande per ottenere il prestito devono essere presentate ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio, che svolgono la funzione di responsabili del procedimento. All’esito dell’istruttoria, essi rilasciano il nulla osta entro 30 giorni.
Le banche convenzionate e i Cofidi trasmettono al servizio competente della Direzione Agricoltura rendiconti secondo le modalità fissate nei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Fondo FIRA per i prestiti poliennali
Per i prestiti poliennali destinati all’acquisto di macchine e attrezzature agricole è assegnata alla FIRA S.p.A. la somma di 50.000 euro per la costituzione di un fondo, gestito tramite apposita convenzione.
La FIRA S.p.A. deve attenersi alle modalità stabilite nei criteri regionali e il fondo può essere incrementato con determinazione dirigenziale, in base alle disponibilità di bilancio e alle necessità comunicate dalla stessa FIRA.
Regole sui mutui agevolati e cessazione del contributo
Per i mutui a breve, medio e lungo termine assistiti da contributi regionali in conto interessi, contratti con banche convenzionate con la Regione Abruzzo, il mutuo si considera estinto quando la banca avvia l’azione di recupero. In tale ipotesi, come pure in caso di estinzione anticipata volontaria, il concorso regionale nel pagamento degli interessi cessa.
A tali mutui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 128 della legge n. 388/2000. Inoltre, i contratti non possono prevedere deroghe all’art. 1957 del codice civile.
Rinegoziazione dei mutui preesistenti
I mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 53/1997 possono essere rinegoziati su richiesta degli interessati, secondo le disposizioni dell’art. 5 della medesima legge regionale n. 53/1997.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. L’attuazione degli interventi è però sospesa fino all’esito favorevole dell’esame da parte della Commissione CE.
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