L.R. Piemonte 26/2009
"Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 26/2009 promuove il commercio equo e solidale, ne definisce i requisiti, istituisce un elenco regionale delle organizzazioni abilitate e prevede interventi di sostegno, diffusione, contributi e iniziative pubbliche. La norma finanziaria è riferita al biennio 2010-2011; oltre tale periodo restano disciplinati i meccanismi generali, ma la copertura indicata è limitata a quell’esercizio.
Promozione del commercio equo e solidale in Piemonte
Promozione del commercio equo e solidale in Piemonte
La legge regionale disciplina le misure con cui la Regione Piemonte promuove la conoscenza, la diffusione e il sostegno del commercio equo e solidale sul proprio territorio. Il provvedimento opera solo in ambito regionale e mira a favorire relazioni commerciali più eque con produttori di aree economicamente svantaggiate, valorizzando il ruolo delle organizzazioni specializzate.
Finalità e principi ispiratori
La Regione agevola i rapporti commerciali fra produttori del Sud del mondo e consumatori piemontesi, con l’obiettivo di restituire dignità ai produttori e sostenerne la crescita economica e sociale. Viene valorizzato il ruolo delle organizzazioni del commercio equo e solidale operanti in Piemonte, considerate strumenti di sviluppo socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile. La Regione promuove inoltre un modello di consumo socialmente responsabile attraverso una maggiore conoscenza dei prodotti.
Definizione di commercio equo e solidale
La legge definisce il commercio equo e solidale come un partenariato commerciale con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, fondato su una serie di condizioni essenziali:
- prezzo equo e concordato, tale da garantire un livello di vita adeguato e dignitoso;
- eventuale anticipo di parte del prezzo al momento dell’ordine;
- tutela dei diritti dei lavoratori, con attenzione a salute, sicurezza, retribuzione, assenza di discriminazioni di genere e divieto di sfruttamento del lavoro minorile;
- rapporto continuativo e di lunga durata tra produttore e acquirente, con iniziative per migliorare progressivamente qualità dei prodotti, processi produttivi e condizioni di vita della comunità locale;
- miglioramento progressivo degli standard ambientali della produzione;
- trasparenza della filiera anche verso terzi.
Elenco regionale delle organizzazioni
Presso l’assessorato regionale competente è istituito l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Possono esservi iscritti i soggetti che:
- operano stabilmente nel territorio regionale;
- sono organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro;
- svolgono in via prevalente attività di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale;
- possiedono un accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard della carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.
In via transitoria, fino all’approvazione della deliberazione attuativa della Giunta regionale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni su prodotti e interventi, l’iscrizione al RIOCES o l’accreditamento IFAT/WFTO costituisce titolo per l’iscrizione nell’elenco regionale.
Prodotti riconosciuti come equi e solidali
Sono considerati prodotti del commercio equo e solidale:
- quelli acquisiti in forza del partenariato definito dalla legge e distribuiti, importati o trasformati da organizzazioni iscritte nell’elenco regionale o nel RIOCES;
- quelli certificati mediante marchio rilasciato dalla Fair Trade Labelling Organization (FLO), attraverso i suoi affiliati nazionali.
Interventi regionali per la diffusione
La Giunta regionale è chiamata a promuovere diverse tipologie di intervento per attuare le finalità della legge, tra cui:
- iniziative culturali, divulgative e di sensibilizzazione, anche favorendo il coordinamento tra enti locali che si impegnano in investimenti annuali dedicati;
- iniziative nel settore della cooperazione internazionale, nel quadro della normativa regionale richiamata;
- contributi alle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale per ristrutturazione della sede e acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino al 40% delle spese ammissibili;
- costituzione di fondi di garanzia, tramite Finpiemonte s.p.a., sue controllate o banche etiche/di solidarietà, a sostegno di linee di credito per progetti delle organizzazioni iscritte;
- valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
- promozione dell’uso di tali prodotti, insieme a quelli del territorio e biologici, nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva, nei distributori automatici e nei bar interni delle strutture pubbliche, nel rispetto delle norme sugli acquisti di beni e servizi.
Giornata regionale del commercio equo e solidale
La Regione promuove, in collaborazione con i soggetti iscritti nell’elenco regionale, una giornata del commercio equo e solidale per favorire la conoscenza del settore e l’incontro tra consumatori piemontesi e culture del Sud del mondo coinvolte nell’iniziativa.
Provvedimenti attuativi e programmazione
La Giunta regionale deve intervenire con specifiche deliberazioni attuative. In particolare:
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, individua requisiti, modalità di iscrizione e funzionamento dell’elenco regionale;
- entro 60 giorni dall’approvazione della legge finanziaria annuale, adotta il programma degli interventi da finanziare, con riparto dei fondi, modalità attuative e criteri per i contributi;
- per il fondo di garanzia, modalità di realizzazione ed eventuale reperimento delle risorse sono disciplinati con deliberazione della Giunta, secondo una logica negoziale.
Aiuti di Stato e controlli informativi
Gli atti applicativi che comportino aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, salvo i casi in cui gli aiuti rientrino nei regolamenti comunitari di esenzione o nel regime de minimis.
Relazione periodica al Consiglio regionale
Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, e poi con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione su:
- entità dei contributi erogati annualmente;
- caratteristiche dei progetti finanziati;
- esito realizzativo dei progetti.
Aspetti finanziari
Per il biennio 2010-2011 è prevista una spesa annua complessiva di 300.000 euro in termini di competenza, ripartita in:
- 250.000 euro per oneri di parte corrente;
- 50.000 euro per spese in conto capitale.
La copertura è rinviata alle risorse individuate secondo le modalità previste dalla normativa contabile regionale richiamata. La previsione finanziaria espressa è limitata al biennio indicato e non estende, da sola, la copertura a periodi successivi.
Obsolescenza
La disciplina ha carattere settoriale e datato, con norme finanziarie riferite al solo biennio 2010-2011; tuttavia il testo non risulta, sulla base dei contenuti forniti, esplicitamente abrogato o privo di utilità applicativa in assoluto. Rimane quindi una disciplina regionale ancora leggibile per gli aspetti regolatori generali, ma con la parte di stanziamento ormai temporalmente esaurita.
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