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Legge

L.R. Piemonte 26/2009

"Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 26/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 26/2009 promuove il commercio equo e solidale, ne definisce i requisiti, istituisce un elenco regionale delle organizzazioni abilitate e prevede interventi di sostegno, diffusione, contributi e iniziative pubbliche. La norma finanziaria è riferita al biennio 2010-2011; oltre tale periodo restano disciplinati i meccanismi generali, ma la copertura indicata è limitata a quell’esercizio.

Promozione del commercio equo e solidale in Piemonte

Promozione del commercio equo e solidale in Piemonte

La legge regionale disciplina le misure con cui la Regione Piemonte promuove la conoscenza, la diffusione e il sostegno del commercio equo e solidale sul proprio territorio. Il provvedimento opera solo in ambito regionale e mira a favorire relazioni commerciali più eque con produttori di aree economicamente svantaggiate, valorizzando il ruolo delle organizzazioni specializzate.

Finalità e principi ispiratori

La Regione agevola i rapporti commerciali fra produttori del Sud del mondo e consumatori piemontesi, con l’obiettivo di restituire dignità ai produttori e sostenerne la crescita economica e sociale. Viene valorizzato il ruolo delle organizzazioni del commercio equo e solidale operanti in Piemonte, considerate strumenti di sviluppo socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile. La Regione promuove inoltre un modello di consumo socialmente responsabile attraverso una maggiore conoscenza dei prodotti.

Definizione di commercio equo e solidale

La legge definisce il commercio equo e solidale come un partenariato commerciale con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, fondato su una serie di condizioni essenziali:

  • prezzo equo e concordato, tale da garantire un livello di vita adeguato e dignitoso;
  • eventuale anticipo di parte del prezzo al momento dell’ordine;
  • tutela dei diritti dei lavoratori, con attenzione a salute, sicurezza, retribuzione, assenza di discriminazioni di genere e divieto di sfruttamento del lavoro minorile;
  • rapporto continuativo e di lunga durata tra produttore e acquirente, con iniziative per migliorare progressivamente qualità dei prodotti, processi produttivi e condizioni di vita della comunità locale;
  • miglioramento progressivo degli standard ambientali della produzione;
  • trasparenza della filiera anche verso terzi.

Elenco regionale delle organizzazioni

Presso l’assessorato regionale competente è istituito l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Possono esservi iscritti i soggetti che:

  • operano stabilmente nel territorio regionale;
  • sono organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro;
  • svolgono in via prevalente attività di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale;
  • possiedono un accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard della carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

In via transitoria, fino all’approvazione della deliberazione attuativa della Giunta regionale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni su prodotti e interventi, l’iscrizione al RIOCES o l’accreditamento IFAT/WFTO costituisce titolo per l’iscrizione nell’elenco regionale.

Prodotti riconosciuti come equi e solidali

Sono considerati prodotti del commercio equo e solidale:

  • quelli acquisiti in forza del partenariato definito dalla legge e distribuiti, importati o trasformati da organizzazioni iscritte nell’elenco regionale o nel RIOCES;
  • quelli certificati mediante marchio rilasciato dalla Fair Trade Labelling Organization (FLO), attraverso i suoi affiliati nazionali.

Interventi regionali per la diffusione

La Giunta regionale è chiamata a promuovere diverse tipologie di intervento per attuare le finalità della legge, tra cui:

  • iniziative culturali, divulgative e di sensibilizzazione, anche favorendo il coordinamento tra enti locali che si impegnano in investimenti annuali dedicati;
  • iniziative nel settore della cooperazione internazionale, nel quadro della normativa regionale richiamata;
  • contributi alle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale per ristrutturazione della sede e acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino al 40% delle spese ammissibili;
  • costituzione di fondi di garanzia, tramite Finpiemonte s.p.a., sue controllate o banche etiche/di solidarietà, a sostegno di linee di credito per progetti delle organizzazioni iscritte;
  • valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
  • promozione dell’uso di tali prodotti, insieme a quelli del territorio e biologici, nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva, nei distributori automatici e nei bar interni delle strutture pubbliche, nel rispetto delle norme sugli acquisti di beni e servizi.

Giornata regionale del commercio equo e solidale

La Regione promuove, in collaborazione con i soggetti iscritti nell’elenco regionale, una giornata del commercio equo e solidale per favorire la conoscenza del settore e l’incontro tra consumatori piemontesi e culture del Sud del mondo coinvolte nell’iniziativa.

Provvedimenti attuativi e programmazione

La Giunta regionale deve intervenire con specifiche deliberazioni attuative. In particolare:

  • entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, individua requisiti, modalità di iscrizione e funzionamento dell’elenco regionale;
  • entro 60 giorni dall’approvazione della legge finanziaria annuale, adotta il programma degli interventi da finanziare, con riparto dei fondi, modalità attuative e criteri per i contributi;
  • per il fondo di garanzia, modalità di realizzazione ed eventuale reperimento delle risorse sono disciplinati con deliberazione della Giunta, secondo una logica negoziale.

Aiuti di Stato e controlli informativi

Gli atti applicativi che comportino aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato, salvo i casi in cui gli aiuti rientrino nei regolamenti comunitari di esenzione o nel regime de minimis.

Relazione periodica al Consiglio regionale

Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, e poi con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione su:

  • entità dei contributi erogati annualmente;
  • caratteristiche dei progetti finanziati;
  • esito realizzativo dei progetti.

Aspetti finanziari

Per il biennio 2010-2011 è prevista una spesa annua complessiva di 300.000 euro in termini di competenza, ripartita in:

  • 250.000 euro per oneri di parte corrente;
  • 50.000 euro per spese in conto capitale.

La copertura è rinviata alle risorse individuate secondo le modalità previste dalla normativa contabile regionale richiamata. La previsione finanziaria espressa è limitata al biennio indicato e non estende, da sola, la copertura a periodi successivi.

Obsolescenza

La disciplina ha carattere settoriale e datato, con norme finanziarie riferite al solo biennio 2010-2011; tuttavia il testo non risulta, sulla base dei contenuti forniti, esplicitamente abrogato o privo di utilità applicativa in assoluto. Rimane quindi una disciplina regionale ancora leggibile per gli aspetti regolatori generali, ma con la parte di stanziamento ormai temporalmente esaurita.

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