Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 25/2009

"Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 25/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale piemontese disciplina interventi a favore del pluralismo informativo, delle emittenti radiotelevisive locali e delle testate online, oltre all’organizzazione della comunicazione istituzionale della Regione. Prevede piani biennali, monitoraggio, abrogazione della previgente disciplina e misure finanziarie e transitorie concentrate soprattutto sulla transizione al digitale terrestre per gli anni 2009-2011.

Sostegno all’informazione e alla comunicazione istituzionale e locale in Piemonte

Sostegno all’informazione e alla comunicazione in Piemonte

La legge disciplina, per il territorio del Piemonte, interventi di sostegno all’informazione, alla comunicazione istituzionale e al sistema locale dei media. L’obiettivo generale è promuovere pluralismo, innovazione tecnologica, qualità dell’informazione e capacità comunicativa della Regione e degli operatori locali.

Finalità e obiettivi generali

La Regione promuove il pluralismo e la libertà di informazione come base della partecipazione democratica, sostenendo iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività informative e comunicative regionali. Promuove inoltre la conoscenza degli atti e delle attività della Giunta e del Consiglio, nel quadro della disciplina nazionale sulla comunicazione pubblica.

Ambito degli interventi

Gli interventi regionali mirano a favorire:

  • la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;
  • l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei sistemi di comunicazione;
  • lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione e il sostegno alle imprese editoriali locali operanti in Piemonte;
  • campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale;
  • la promozione dell’identità piemontese in Italia e all’estero;
  • l’informazione sull’Unione europea;
  • il rapporto comunicativo con le comunità piemontesi all’estero;
  • strumenti di analisi, archiviazione e documentazione dei flussi mediali e dei prodotti informativi.

Sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità

Per sistema integrato delle comunicazioni si intendono editoria via internet, radio e televisione, cinema, comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni. La Regione sostiene iniziative di collaborazione tra enti locali e progetti di informazione e comunicazione presentati da soggetti pubblici o privati senza fine di lucro, purché operanti sul territorio regionale.

Le forme di sostegno sono demandate a un regolamento di Giunta, previo parere della commissione consiliare competente, che deve privilegiare:

  • l’accessibilità dell’informazione per non vedenti e non udenti;
  • i progetti che favoriscono l’integrazione delle minoranze etniche;
  • le iniziative sulle pari opportunità.

Sostegno alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate online

Gli interventi sono finalizzati a rafforzare la competitività economica del settore, incentivare gli investimenti tecnologici, migliorare la qualità dell’informazione e la professionalità degli addetti, e favorire l’occupazione.

Il regolamento di Giunta disciplina in dettaglio le misure di sostegno, nel rispetto del divieto di posizioni dominanti e tenendo conto, tra gli altri, dei seguenti orientamenti:

  • priorità al passaggio dall’analogico al digitale e alla convergenza tecnologica;
  • sostegno a occupazione giovanile e femminile;
  • attenzione ai contenuti per non vedenti e non udenti;
  • supporto a IpTv e web radio;
  • forme di aggregazione editoriale e uso condiviso di impianti e strutture;
  • reti regionali temporanee per eventi di rilievo e funzioni di prevenzione/difesa sociale;
  • diffusione di decoder e sistemi di ricezione digitale;
  • valorizzazione di prodotti editoriali di qualità;
  • sostegno agli abbonamenti ad agenzie di stampa;
  • nuovi formati di notiziari e comunicazione di prossimità multicanale;
  • piattaforme per archiviazione, indicizzazione e condivisione di contenuti multimediali;
  • notiziari locali e programmi per minori e giovani.

Beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere ai sostegni le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle comunitarie con impianti, e le testate giornalistiche esclusivamente online che operano in Piemonte e producono informazione e format giornalistici locali con frequenza quotidiana.

È considerata operante in Piemonte l’emittente con sede legale o sede operativa principale nel territorio regionale e con segnale diffuso in almeno due province.

Per le emittenti radiotelevisive locali sono richiesti, tra gli altri:

  • iscrizione da almeno due anni presso il tribunale competente e al registro degli operatori della comunicazione del Co.re.com.;
  • adesione ai codici di autoregolamentazione vigenti;
  • assenza di carattere di televendita e rispetto dei limiti pubblicitari;
  • trasmissione quotidiana, nell’anno precedente, di programmi informativi autoprodotti su fatti locali;
  • applicazione di un contratto collettivo nazionale del settore radiotelevisivo privato;
  • presenza nell’organico redazionale di almeno un giornalista professionista o pubblicista con contratto a tempo indeterminato, con regole specifiche per TV, radio e testate online.

Strumenti di intervento e sostegni economici

La Regione può attivare gli interventi tramite:

  • convenzioni e contratti con società di telecomunicazione e concessionaria del servizio pubblico radiodiffusivo;
  • agevolazioni, servizi e contributi in conto capitale o interessi;
  • garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento e leasing;
  • messa a disposizione di piattaforme;
  • finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento;
  • iniziative premiali, borse di studio e stage;
  • studi e ricerche su piattaforme editoriali e flussi di comunicazione.

Ricerche, formazione e qualificazione professionale

La Regione sostiene studi e ricerche sulle innovazioni tecnologiche e sui flussi informativi, per disporre di strumenti flessibili di investimento e intervento. Promuove corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, per il personale di enti pubblici e privati attivi nel settore. Sostiene inoltre azioni di qualificazione professionale rivolte in particolare a giovani, donne e categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio.

Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo

La Regione, previa intesa con il Ministero dello sviluppo economico, stipula con la concessionaria del servizio pubblico radiodiffusivo i contratti di servizio pubblico previsti dalla normativa statale. Il testo consolidato riporta anche una previsione relativa all’utilizzo di quota parte del canone RAI pagato dai cittadini piemontesi, subordinata a intese con il Ministero e a criteri approvati dal Consiglio regionale.

Comunicazione istituzionale regionale

Sono considerate attività di informazione e comunicazione istituzionale quelle svolte dalla Regione tramite:

  • informazione verso i mezzi di comunicazione attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
  • comunicazione esterna verso cittadini, organizzazioni sociali, enti e associazioni dei piemontesi in Italia e all’estero;
  • comunicazione interna all’organizzazione regionale.

Giunta e Consiglio organizzano tali attività per:

  • semplificare linguaggio e strumenti di comunicazione;
  • informare su opportunità e servizi regionali e garantire accesso, intervento e reclami;
  • programmare la pubblicità istituzionale;
  • mantenere relazioni con il tessuto associativo e con istituzioni locali, nazionali e internazionali;
  • gestire i rapporti con i media;
  • rendere la comunicazione regionale integrata e interattiva;
  • favorire l’accesso ai canali comunicativi per persone con disabilità o disagio;
  • promuovere campagne sociali di rilievo civile ed etico;
  • potenziare comunicazione interna e formazione del personale, anche in collaborazione con università, Ordine dei giornalisti e Associazione Stampa Subalpina.

Organizzazione degli uffici di comunicazione e uffici stampa

L’attività di informazione e comunicazione istituzionale è articolata attraverso le Direzioni competenti presso Giunta e Consiglio regionale. La progettazione e realizzazione delle attività multimediali sono svolte mediante strutture interne a tali Direzioni.

Giunta e Consiglio devono costituire e aggiornare le strutture di comunicazione secondo la legge statale n. 150/2000. Per gli uffici stampa, si avvalgono di giornalisti iscritti all’albo nazionale.

La disciplina contrattuale del personale dirigente e di quello immediatamente inferiore, iscritto all’Ordine dei giornalisti e assegnato agli uffici stampa, è demandata a normativa di settore.

Portavoce dei vertici istituzionali

I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale possono avvalersi, per tutta la durata del mandato, di un portavoce anche esterno all’amministrazione, con funzioni di collaborazione diretta e supporto alla comunicazione politica.

Il portavoce cura i rapporti politico-istituzionali con organi di informazione e soggetti politici ed economici. L’incarico è fiduciario; durante il mandato il portavoce non può svolgere attività nel settore radiotelevisivo, giornalistico, della stampa e delle relazioni pubbliche.

Il contratto è a tempo determinato, di diritto privato, rinnovabile e revocabile, e si estingue con la cessazione della carica dell’organo politico. Il trattamento economico lordo annuo, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, non può superare 100.000 euro. L’incarico non è valutabile nelle selezioni regionali.

Programmazione, monitoraggio e relazione al Consiglio

La Giunta predispone ogni due anni il piano degli interventi relativi al sostegno al sistema dei media locali e alla ripartizione delle risorse, sottoponendolo al Consiglio regionale per l’approvazione.

Ogni anno presenta alla commissione consiliare competente il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attività regionali di comunicazione, con possibilità di interventi urgenti per esigenze sopravvenute.

Ogni due anni presenta inoltre una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Aiuti di Stato, abrogazioni e disciplina transitoria

Gli atti applicativi che configurino aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi della disciplina comunitaria, salvo i casi coperti da regolamenti di esenzione.

È abrogata la legge regionale 30 luglio 1990, n. 52, con effetto dall’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla nuova legge.

Per il 2009 e per il biennio 2010-2011 sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, con copertura a valere su determinati capitoli di bilancio. La norma transitoria dispone che i fondi 2009 della spesa corrente e quelli 2010 per gli investimenti siano destinati prioritariamente alla transizione al digitale terrestre delle emittenti regionali e alla garanzia del servizio nelle aree marginali, anche tramite le comunità montane.

Profilo temporale e attualità della disciplina

La disciplina risultante è impostata su interventi programmati con cadenza biennale e su misure di accompagnamento alla transizione digitale, in particolare per gli esercizi 2009-2011. La parte finanziaria e transitoria è chiaramente legata a quel periodo; resta invece la cornice normativa generale sulla comunicazione istituzionale e sul sostegno agli operatori locali, nei limiti in cui sia ancora attuata dai relativi regolamenti e piani.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.