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Legge

L.R. Piemonte 28/2009

"Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 28/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Piemonte il Garante regionale per le persone ristrette, detenute o comunque sottoposte a limitazioni della libertà personale, con compiti di tutela, segnalazione e proposta. Disciplina nomina, incompatibilità, durata, trattamento economico, organizzazione, relazioni annuali e copertura finanziaria. La nomina per la prima legislatura doveva avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione.

Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Piemonte il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, figura autonoma e indipendente chiamata a contribuire alla tutela dei diritti delle persone ristrette nel territorio regionale.

Ambito soggettivo di intervento

L’azione del Garante riguarda:

  • persone detenute negli istituti penitenziari;
  • persone ospitate negli istituti penali per minorenni;
  • persone ammesse a misure alternative alla detenzione;
  • persone presenti nelle strutture sanitarie sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio;
  • persone ospiti dei centri di prima accoglienza;
  • persone presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.

L’intervento deve svolgersi entro i limiti delle competenze regionali e in conformità ai principi fondamentali della Costituzione.

Nomina, durata e incompatibilità

Il Garante è nominato all’inizio della legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione del Consiglio regionale. La designazione avviene a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; se nella prima votazione tale quorum non è raggiunto, è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza, il Garante resta in carica fino alla nomina del successore. In caso di cessazione anticipata, il nuovo nominato conclude il periodo residuo del mandato del sostituito.

Sono previste incompatibilità stringenti:

  • impossibilità di assumere o conservare cariche elettive, incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura;
  • divieto di ricoprire cariche di amministratore in enti, imprese o associazioni che ricevano sovvenzioni o contributi regionali;
  • divieto di svolgere altre attività di lavoro autonomo o subordinato.

Se il Garante è dipendente della Regione o di enti regionali o controllati, è collocato in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto; l’aspettativa vale anche ai fini di quiescenza, previdenza e anzianità di servizio. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale assegna 15 giorni per rimuoverla; se ciò non avviene, è dichiarata la decadenza. La revoca per gravi violazioni dei doveri funzionali avviene su mozione di sfiducia approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale.

Trattamento economico

Al Garante spetta:

  • una indennità di carica mensile lorda di euro 2.500,00;
  • il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l’attività istituzionale, secondo criteri e limiti stabiliti dall’Ufficio di Presidenza;
  • il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali quando le missioni si svolgono fuori dal territorio regionale per esigenze connesse alle funzioni.

Organizzazione dell’ufficio e supporti operativi

La sede del Garante è presso il Consiglio regionale. Per il funzionamento è istituito un ufficio dedicato, la cui dotazione organica è fissata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Garante. Il personale è scelto nell’organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.

Il Garante può inoltre avvalersi:

  • di esperti consultati, se necessario, su specifici temi, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza;
  • della collaborazione di istituzioni analoghe operanti localmente e dei difensori civici regionali, provinciali e comunali, ove istituiti;
  • del contributo di centri studi, organismi di ricerca e associazioni che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione.

Con proprio atto il Garante disciplina le modalità organizzative interne.

Funzioni e poteri

Il Garante interviene su istanza di chiunque vi abbia interesse oppure d’ufficio. Le funzioni principali riguardano la tutela concreta dei diritti e delle condizioni di vita delle persone destinatarie della legge.

In particolare, il Garante:

  • promuove iniziative per assicurare prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione, alla formazione professionale e a ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento lavorativo;
  • segnala agli organi regionali fattori di rischio o di danno conosciuti in qualsiasi forma, anche su indicazione degli interessati o di associazioni e ONG attive nella materia;
  • si attiva verso l’amministrazione interessata affinché adotti le iniziative necessarie a garantire tali prestazioni;
  • interviene, nei limiti delle proprie competenze, verso strutture ed enti regionali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni; se le criticità persistono, propone agli organi regionali di vigilanza le opportune iniziative, compresi eventuali poteri sostitutivi;
  • segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per garantire il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate e, su richiesta, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardarle;
  • propone all’assessorato regionale competente iniziative di informazione e promozione culturale sui diritti e sulle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive;
  • può visitare gli istituti penitenziari nel rispetto della normativa statale richiamata sull’ordinamento penitenziario.

Relazione annuale al Consiglio regionale

Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi che ritiene necessari. La relazione è discussa in apposita sessione del Consiglio, da convocare entro due mesi dalla presentazione.

Disposizione transitoria

Per la prima legislatura di applicazione, la nomina del Garante doveva avvenire entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Aspetti finanziari

Per gli oneri costitutivi dell’ufficio del Garante, stimati nel biennio 2010-2011 in 200.000 euro per ciascun anno in termini di competenza, la legge prevede la copertura mediante le risorse individuate con le modalità indicate dalla normativa contabile regionale richiamata. L’onere è iscritto nell’unità previsionale di base DB09001 del bilancio pluriennale 2009-2011.

Testo integrale

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