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Legge

L.R. Piemonte 24/2009

"Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 24/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina politiche, strumenti e finanziamenti per la tutela dei consumatori e degli utenti: Consulta regionale, elenco delle associazioni rappresentative, sportelli sul territorio, contributi per progetti e spese legali, oltre al trasferimento di alcune sanzioni alle camere di commercio. Prevede norme transitorie e abroga le precedenti leggi regionali 21/1985 e 23/1994 dal decreto attuativo previsto.

Tutela dei consumatori e degli utenti in Piemonte

Tutela dei consumatori e degli utenti in Piemonte

La legge definisce il quadro regionale di tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni rappresentative, agli strumenti di programmazione, ai contributi regionali e alla partecipazione nei procedimenti pubblici. La disciplina si applica nel territorio della Regione Piemonte e introduce anche modifiche ad altre leggi regionali.

Principi e finalità

La Regione orienta la propria azione ai principi di tutela e valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti richiamati dal Codice del consumo. Riconosce inoltre alle associazioni rappresentative un ruolo istituzionale nella definizione delle politiche di tutela.

Azioni regionali e strumenti di intervento

La Regione consolida e aggiorna un patrimonio di conoscenze in materia consumeristica da mettere a disposizione di cittadini, associazioni, scuola e operatori economici, promuovendo una cultura del consumo critico e consapevole. In particolare:

  • raccoglie e analizza documentazione nazionale ed europea, includendo finanza etica, commercio equo e solidale, impatto ambientale e sicurezza dei beni e servizi;
  • monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;
  • promuove modelli di concertazione tra imprese, associazioni e autorità di mercato;
  • favorisce pratiche di consumo orientate a valori ambientali ed etici;
  • incentiva la filiera corta e la valorizzazione di prodotti stagionali e del territorio;
  • promuove codici di condotta e marchi di qualità sociale e ambientale;
  • attiva sistemi informativi per il monitoraggio di prezzi, tariffe e consumi;
  • sostiene formazione di insegnanti, educazione al consumo per i giovani e aggiornamento di funzionari pubblici e quadri associativi;
  • informa i cittadini anche tramite un portale informatico. Le attività possono essere svolte direttamente dalla Giunta, tramite enti strumentali o società controllate, oppure mediante convenzioni con associazioni, autonomie locali e funzionali, università e organismi regionali pertinenti. La Regione promuove anche iniziative di contrasto al carovita con il concorso di associazioni, categorie economiche e camere di commercio.

Programmazione regionale

Ogni tre anni la Giunta, sentita la Consulta e la commissione consiliare competente, approva indirizzi aggiornabili annualmente per definire le priorità d’intervento. Entro 30 giorni dall’approvazione della legge di bilancio, la Giunta approva il programma annuale delle attività e ripartisce le risorse disponibili secondo il principio di sussidiarietà. Gli interventi finanziabili comprendono sportelli di informazione e conciliazione, iniziative gestite direttamente dalla Regione, contributi a progetti associativi e contributi a sostegno di azioni contro comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti

È istituita la Consulta regionale, presieduta dall’Assessore competente o da un delegato e composta da un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nell’elenco regionale. La Consulta esprime pareri e proposte su atti normativi e amministrativi generali, può essere consultata su proposte di legge e atti del Consiglio con effetti consumeristici, sollecita l’adeguamento ai rilievi delle autorità nazionali e comunitarie, propone studi e ricerche, favorisce il coordinamento tra associazioni e designa rappresentanti in organismi regionali. Indica inoltre, per i servizi pubblici locali, le associazioni incaricate degli adempimenti previsti dalla normativa statale sui diritti degli utenti. I pareri richiesti devono essere resi entro 15 giorni.

Funzionamento della Consulta

I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, su designazione delle associazioni, all’inizio di ogni legislatura e restano in carica per l’intera durata della stessa. La decadenza dall’elenco comporta la decadenza dal componente designato. La Consulta è convocata dal Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti, e funziona secondo un regolamento interno. La partecipazione è gratuita e senza rimborso spese; la segreteria è assicurata dalla struttura regionale competente.

Elenco regionale delle associazioni rappresentative

Presso l’Assessorato competente è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale. L’iscrizione richiede requisiti stringenti di presenza territoriale, anzianità di costituzione, struttura democratica e finalità esclusiva di tutela, tenuta di iscritti e bilanci, attività continuativa e assenza di condanne o conflitti con la qualità di imprenditore o amministratore in settori analoghi. È vietata ogni attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi di terzi e ogni connessione con imprese di produzione o distribuzione. La perdita di un requisito o la violazione del divieto comporta cancellazione. L’elenco è aggiornato annualmente entro aprile.

Sportelli del consumatore

La Regione favorisce, con appositi finanziamenti, una rete di sportelli sul territorio gestiti dalle associazioni iscritte, anche in forma associata, per fornire informazioni e consulenza ai cittadini. La deliberazione attuativa definisce requisiti delle associazioni e degli sportelli, numero massimo e ambiti territoriali, contributo massimo fino al 90% delle spese ammissibili per un periodo non inferiore al biennio, modalità di selezione pubblica e eventuali limiti per associazione. La Giunta disciplina la verifica della gestione e le penali per inadempimento; due revoche del contributo in un biennio comportano sospensione dall’elenco per almeno un anno. È previsto un sistema di controllo della qualità del servizio, anche ai fini di contributi premiali.

Servizi pubblici regionali

Le regole statali sui servizi pubblici locali e quelle relative alla designazione delle associazioni competono anche ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, salvo i servizi sanitari, esclusi perché regolati da disciplina propria.

Contributi per progetti delle associazioni

La Giunta finanzia progetti a specifica valenza consumeristica presentati dalle associazioni iscritte, in coerenza con gli indirizzi e i programmi regionali. La disciplina attuativa regola presentazione delle domande, documentazione, tipologie e limiti di spesa, entità massima del contributo anche in rapporto alle entrate da tesseramento, criteri di graduatoria ed erogazione. I progetti per l’anno successivo vanno presentati entro il 30 novembre; entro 60 giorni dall’approvazione della legge di bilancio sono approvati elenco dei progetti ammessi e quote di finanziamento.

Contributi per spese legali

In caso di definitivo riconoscimento, giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti e interessi dei consumatori a seguito di azioni collettive promosse dalle associazioni iscritte, è possibile richiedere un contributo regionale per coprire parzialmente le spese legali non già rimborsate. La controversia deve avere attinenza prevalente, anche se non esclusiva, alla tutela dei consumatori piemontesi. Le modalità di erogazione seguono la disciplina prevista per i contributi ai progetti associativi.

Disposizioni attuative e prime scadenze

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore la Giunta adotta la deliberazione attuativa su Consulta, requisiti dell’elenco, requisiti degli sportelli e contributi regionali. Entro 60 giorni da tale deliberazione si procede all’iscrizione delle associazioni aventi titolo; entro 30 giorni dall’iscrizione le associazioni designano i componenti della Consulta; entro 10 giorni dall’ultima designazione il Presidente della Giunta nomina i membri della Consulta.

Sanzioni amministrative

Le funzioni amministrative relative alle sanzioni in materia di tutela dei consumatori previste dal decreto legislativo 231/2017 sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La previsione si applica anche ad altre normative con analoga finalità di tutela dell’informazione ai consumatori. Essa vale anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge, se il procedimento non è concluso. Gli introiti delle sanzioni spettano all’ente che le irroga.

Clausola valutativa

La Giunta deve riferire al Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati raggiunti. Trascorsi due anni dall’entrata in vigore e con cadenza biennale, presenta una relazione su: sviluppo degli sportelli, criteri e risultati dei contributi, interventi finanziati e loro dotazione, attività della Consulta e attuazione della normativa sui servizi pubblici regionali. Le relazioni sono pubbliche e i soggetti coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.

Regime transitorio

Le associazioni già iscritte all’albo previsto dalla precedente legge regionale 21/1985 sono iscritte d’ufficio nell’elenco regionale per un anno dall’istituzione dello stesso. Alla scadenza, la permanenza dipende dalla verifica dei requisiti, con esonero temporaneo dal requisito relativo all’attività pregressa di tre anni. Per la conferma dell’iscrizione può essere dimostrato con atto successivo anche il requisito della costituzione da almeno tre anni. Per il primo periodo non si considera l’adeguamento del bilancio alle nuove regole fino alla chiusura dell’esercizio successivo all’entrata in vigore.

Modifiche e abrogazioni

La legge modifica le norme regionali su sanità e assistenza, nonché sulla programmazione turistica, sostituendo i riferimenti ai rappresentanti dei consumatori con il rappresentante designato dalla Consulta. Dal decreto del Presidente della Giunta regionale previsto per l’attuazione della legge sono abrogate la legge regionale 21/1985 e la legge regionale 23/1994.

Norma finanziaria

Per il biennio 2010-2011 gli oneri sono quantificati in 1.500.000 euro annui e coperti con le risorse individuate secondo la normativa contabile regionale richiamata dalla legge.

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