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Ordinanza

Ordinanza n. 955/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 02393/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso di primo grado, nell’ambito del procedimento per il rilascio di un permesso di costruire convenzionato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari o interessati)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto e hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’appello censura, tra l’altro, la qualificazione giuridica degli atti adottati nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire convenzionato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali questioni richiedano un adeguato approfondimento nella sede di merito, senza definire in questa fase i singoli motivi di appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La scelta è stata motivata dalla necessità di approfondire nel merito la natura degli atti del procedimento relativo al permesso di costruire convenzionato. Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la rapida definizione del giudizio, anche perché i lavori risultavano fermi per ragioni dichiarate come in parte estranee al contenzioso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in luogo della sospensione, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la rapida definizione del giudizio.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando i motivi presentano questioni che necessitano di approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’esecutività della sentenza impugnata.
  • La misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a. è adeguata quando la rapida definizione del giudizio assicura una tutela cautelare sufficiente e non risulta necessario paralizzare gli effetti della sentenza o dell’atto controverso.
  • La valutazione cautelare deve considerare anche la situazione fattuale concreta, compreso l’eventuale arresto dei lavori per ragioni in parte estranee al contenzioso, quale elemento rilevante per stabilire se la sospensione sia necessaria.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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