Sentenza n. 684/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento della nota prot. n. 12473 del 6 dicembre 2021, comunicata in pari data, recante parere preventivo contrario all’ammissibilità di un intervento di ristrutturazione edilizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere preventivo contrario all’ammissibilità di un intervento di ristrutturazione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari hanno impugnato la nota comunale recante parere preventivo contrario all’ammissibilità di un intervento di ristrutturazione edilizia, chiedendone l’annullamento. Dal testo non emergono il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti né le censure articolate nel ricorso. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del gravame.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti il 1° aprile 2026 con cui essi hanno rinunciato, sostanzialmente, alla coltivazione del gravame per il venir meno dell’interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità del parere comunale impugnato né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a fronte del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese se individua giusti motivi.
Come è indicizzato
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