Cassazione Penale, Sentenza n. 32278/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame, in parziale riforma dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, ha disposto nei confronti dell'indagato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla presunta cessione di sostanza stupefacente del valore di 50.000 euro in favore di un'altra persona. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. In particolare, ha lamentato il travisamento del contenuto di una conversazione intercettata tra la compagna della presunta acquirente e il cognato, sostenendo che nella conversazione non sarebbe mai stato pronunciato il nome dell'indagato e che il tribunale non avrebbe spiegato adeguatamente l'iter logico seguito per riferire a lui il contenuto del dialogo. La difesa ha inoltre sostenuto che gli ulteriori elementi valorizzati non avrebbero avuto sufficiente valenza individualizzante e ha censurato la mancata considerazione di una possibile interpretazione alternativa di un'altra conversazione del 23 marzo 2024. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, il controllo della Corte è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione effettiva, logicamente congrua e giuridicamente corretta sulla gravità degli indizi, senza possibilità di procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio. La nozione cautelare di gravi indizi richiede un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità e non coincide con lo standard probatorio necessario per la decisione finale di merito. Nel caso concreto, il tribunale aveva motivato in modo non apparente la rilevanza delle conversazioni del 23 marzo e del 6 maggio 2024, inserendole nel contesto complessivo degli atti e coordinandole con l'inserimento della presunta acquirente in un circuito di traffico di stupefacenti e con i precedenti specifici e la recidiva reiterata infraquinquennale dell'indagato. Le doglianze difensive sono state ritenute dirette a ottenere una diversa interpretazione delle intercettazioni e una rivalutazione della loro portata indiziaria, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità o aporie argomentative evidenti.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
La valutazione cautelare dei gravi indizi di colpevolezza è distinta da quella propria del giudizio di merito; il richiamo ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. non comprende il comma 2, relativo a gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 192 c.p.p.
I criteri di valutazione degli indizi nel giudizio di merito non sono integralmente sovrapponibili a quelli applicabili in sede cautelare; il comma 2 non è richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, c.p.p.
art. 309 c.p.p.
Il tribunale del riesame è il giudice di merito competente a valutare il quadro indiziario cautelare; la sua decisione è sottoposta in cassazione a un controllo limitato alla legittimità della motivazione.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni e degli elementi fattuali, ma soltanto il controllo sull'esistenza, completezza e logicità della motivazione nei limiti dei vizi immediatamente percepibili.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza richiedono l'emersione di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell'indagato, senza coincidere con il quadro probatorio necessario per una condanna definitiva.
- Nel giudizio di cassazione contro un provvedimento del tribunale del riesame, la Corte verifica esclusivamente che la motivazione sulla gravità indiziaria sia effettiva, completa, logicamente congrua e conforme ai principi di diritto; non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
- È inammissibile o infondato il motivo di ricorso che, pur formalmente deducendo un vizio di motivazione, solleciti una diversa lettura delle intercettazioni o una nuova ponderazione della loro portata indiziaria.
- La motivazione del provvedimento cautelare può fondarsi sulla valutazione complessiva delle conversazioni intercettate e degli elementi di contesto, purché il giudice esponga le ragioni del collegamento tra tali elementi e la posizione dell'indagato e non incorra in illogicità manifeste.
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