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Sentenza

Sentenza del 20/06/2019 n. 3893 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Caso di illegittimità dell'avviso di accertamento motivato dalla palese antieconomicità dell'attività commerciale svolta;

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento fondato sulla presunta palese antieconomicità dell'attività commerciale. L'Amministrazione aveva probabilmente considerato anomali i prezzi di vendita e i risultati economici dell'impresa, traendone una presunzione di ricavi non dichiarati. Il contribuente ha invece dedotto che le perdite o i margini ridotti erano giustificati dalla crisi generale del settore, dalla concorrenza della grande distribuzione e dalla decisione di cessare l'attività, con conseguente vendita straordinaria, anche sottocosto, delle scorte residue.

La decisione

La contestazione è stata accolta e l'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. Il criterio della palese antieconomicità non può essere applicato automaticamente quando il comportamento economico dell'impresa è spiegato da una crisi generale del settore, da specifiche dinamiche concorrenziali e dalla fase di liquidazione dell'attività. Una vendita sottocosto finalizzata a smaltire le rimanenze e a chiudere l'impresa non dimostra, di per sé, l'esistenza di ricavi occultati, poiché in tale fase il prezzo può essere determinato dall'esigenza di realizzare rapidamente le scorte e non dall'obiettivo di conseguire un normale margine di profitto.

Massime di principio

  • La palese antieconomicità può costituire un elemento indiziario per contestare i ricavi dichiarati, ma non è sufficiente da sola quando il contribuente fornisce una spiegazione concreta, coerente e documentata delle perdite o dei margini ridotti.
  • La valutazione di antieconomicità deve considerare il contesto economico generale del settore, inclusi crisi, concorrenza della grande distribuzione e riduzione della domanda; non può fondarsi esclusivamente sul confronto astratto tra costi, prezzi e ricavi.
  • Le vendite sottocosto effettuate nell'ambito della cessazione o liquidazione dell'attività devono essere valutate diversamente dalle vendite ordinarie, perché possono perseguire lo smaltimento delle rimanenze e il recupero della liquidità, senza rappresentare il normale valore economico della merce.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni di antieconomicità, il contribuente dovrebbe documentare la crisi del settore, le condizioni di mercato, la decisione di cessare l'attività, le rimanenze e le modalità delle vendite straordinarie.
  • L'accertamento deve considerare le circostanze specifiche e l'intero andamento dell'impresa; una presunzione basata su dati isolati o su una fase eccezionale di liquidazione può risultare insufficiente.

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