Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23528/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti sostenevano che la Commissione Tributaria Regionale avesse errato nel non ritenere dovuto il contributo unificato per i "motivi aggiunti" depositati dalla Nuova Co.ED.MAR. In particolare deducevano che i motivi aggiunti avevano impugnato un atto amministrativo diverso (la determinazione dirigenziale n. 79/2016 di rigetto della istanza di autotutela) e quindi introducevano una domanda nuova, con conseguente obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, commi 6 bis e 6 bis1 del d.P.R. n. 115/2002, richiamando anche i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE sulla necessità che il cumulo di tributi sia giustificato da un "considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia".

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dei ricorrenti, cassando la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale. Decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, il giudice ha rigettato il ricorso introduttivo proposto da Nuova CO.ED.MAR S.r.l., ritenendo che i motivi aggiunti avessero effettivamente riguardato un atto autonomamente lesivo (il rigetto dell'istanza di autotutela) e che la valutazione sul pagamento del contributo dovesse essere svolta alla luce del criterio indicato dalla Corte di Giustizia UE (il "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia) e dell'analisi della connessione tra atti. È stata disposta la compensazione delle spese tra le fasi e i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 6 bis e 6 bis1

    "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"

    La norma individua i casi in cui il contributo unificato è dovuto anche per motivi aggiunti che introducono domande nuove; la Corte sottolinea che l'obbligo nasce quando i motivi aggiunti comportano un ampliamento effettivo dell'oggetto della controversia.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 14

    Richiamata per spiegare che il presupposto d'imposta è costituito dal deposito dell'atto introduttivo (e degli atti cui accedono motivi aggiunti/ricorso incidentale), quindi il momento sorgente dell'onere contributivo.

  • d.lgs. n. 104/2010, art. 43

    Disciplina le due tipologie di motivi aggiunti ("propri" e "impropri"): i primi introducono nuove ragioni contro lo stesso atto; i secondi impugnano nuovi atti connessi. La differenza incide sul possibile ampliamento del petitum e sul tema decisionale.

  • Direttiva e giurisprudenza UE (Corte di Giustizia), C-61/14, sentenza 6.10.2015

    "un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente"

    Principio guida: il cumulo di contributi giudiziari è giustificato solo se i motivi aggiunti determinano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia; in caso contrario l'obbligo cumulativo lede l'accessibilità alla giustizia.

  • c.p.a., art. 32, comma 1

    Consente il cumulo nello stesso giudizio di domande connesse; utile per valutare se le impugnazioni possono essere trattate insieme senza che ciò determini automaticamente più obblighi contributivi.

  • c.p.a., art. 40, comma 1, lett. b)

    "l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto e il provvedimento impugnato"

    Sottolinea che nel giudizio impugnatorio ciascun ricorso è normalmente riferito all'impugnazione di un solo provvedimento; l'impugnazione di atti diversi può far sorgere il problema contributivo.

  • Cost., art. 117

    Richiamato in connessione con il vizio denunciato; implicita esigenza di conformità alle norme UE e ai principi di effettività ed equivalenza nell'accesso alla giustizia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 (richiamato per rimessione concettuale)

    Richiamato nella cornice dei motivi di cassazione (vizio di violazione di norme) per censurare la decisione impugnata.

  • Giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Adunanza Plenaria e sezioni)

    Richiamata per definire i concetti di connessione oggettiva, connessione "forte" (pregiudizialità/dipendenza) versus connessione "debole" (fattuale o soggettiva) e per stabilire quando le impugnazioni vanno considerate come unico oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Non è decisivo che ricorso principale e motivi aggiunti mirino allo stesso "bene della vita": ciò che rileva è il numero e la natura dei provvedimenti autonomamente lesivi impugnati.
  • Applicare il principio CJEU: un contributo giudiziario cumulativo è giustificato solo se i motivi aggiunti determinano un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia già pendente.
  • Valutare la "connessione" tra atti: una connessione "forte" (pregiudizialità/dipendenza, presupposizione giuridica) può escludere l'ampliamento considerevole e quindi l'obbligo di ulteriore contributo; una connessione "debole" (mero collegamento fattuale o soggettivo) non lo esclude e il contributo è dovuto.
  • Il giudice nazionale è tenuto a esaminare concretamente gli oggetti dei ricorsi e dei motivi aggiunti e, se accerta l'assenza di ampliamento considerevole, deve dispensare il ricorrente dall'obbligo del pagamento cumulativo.
  • Le circolari amministrative che individuano criteri (es. notifica, ampliamento del thema decidendum) non possono prevalere sul controllo giurisdizionale richiesto dalla Corte di Giustizia: la verifica deve essere sostanziale e caso per caso.
  • In pratica, per ridurre il rischio di un ulteriore contributo: a) verificare se l'atto addizionale è autonomamente lesivo; b) documentare la connessione forte (es. rapporto di pregiudizialità o presupposizione procedimentale); c) argomentare che i motivi aggiunti non mutano in modo considerevole l'oggetto della controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.