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Sentenza

Sentenza n. 16164/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia, Sezione Lavoro, n. 341/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, oltre agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Civitavecchia, Sezione Lavoro, n. 341/2025, pubblicata il 25 settembre 2025, che aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle somme spettanti per l’anno scolastico 2022/2023 e degli interessi legali dalla maturazione del diritto all’accredito. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme prescritte ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza: accerta che il titolo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine di 120 giorni, mentre il Ministero non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’esecuzione. In applicazione dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, ritiene fondata la pretesa e precisa che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono riesaminabili in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Non applica allo stato penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione a successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Dispone la trasmissione di copia alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori se dovuti, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Dalla sentenza in questione si ricava, dunque, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.

    In sede di ottemperanza il giudice assicura l’attuazione della pretesa riconosciuta dal titolo e non può rimetterne in discussione i presupposti; in caso di inadempimento ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione deve risultare decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione, oltre alla formazione del giudicato e alla rituale notificazione del titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO all’attribuzione, in favore della parte ricorrente, della Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con assegnazione in essa delle somme spettanti per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi legali dalla data della maturazione del diritto a quella dell’accredito

    La disposizione è il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, qui già riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire, comprensivo delle somme per l’anno scolastico 2022/2023 e degli interessi legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire la decisione.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare nuovamente i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, ma deve assicurarne l’effettiva attuazione.
  • Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del titolo, la pretesa creditoria può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova tra debitore e creditore; l’ordine può essere assistito dalla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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