Cassazione Civile, Ordinanza n. 31727/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ufficio giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata. Il Tribunale di Macerata aveva inizialmente declinato la competenza territoriale ritenendo che il centro degli interessi principali della debitrice non fosse nella sede legale di Civitanova Marche, ma nell'unità operativa di Civitella Casanova, nel circondario del Tribunale di Pescara, dove avevano lavorato i dipendenti istanti e dove risultavano rapporti operativi della società. Il Tribunale di Pescara, investito degli atti, ha a sua volta negato la competenza, sostenendo che la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale è superabile solo con prova non solo della gestione abituale in luogo diverso, ma anche della riconoscibilità esterna di tale diversa collocazione da parte dei terzi. Ha quindi rimesso la questione in regolamento d'ufficio ex artt. 29, comma 2, CCII e 45 c.p.c. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, la competenza del tribunale del circondario in cui si trovava la sede operativa effettiva; la società debitrice era intimata. La Corte ha esaminato i documenti valorizzati dai due tribunali: da un lato l'assenza di una concreta operatività presso la sede legale e la presenza di attività presso Civitella Casanova, dall'altro bilanci approvati, fatture e procura alle liti indicanti Civitanova Marche come sede societaria. Ha ritenuto che tali elementi non consentissero una prova univoca della fittizietà della sede legale e della diversa e riconoscibile localizzazione del COMI.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Macerata. Ha ritenuto non superata la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con la sede legale, perché dagli elementi istruttori non emergeva con univocità che la sede legale fosse solo formale o fittizia, né che l'eventuale diversa collocazione del COMI fosse chiaramente percepibile dai terzi. Conseguentemente, la causa dovrà essere riassunta davanti al Tribunale di Macerata, che regolerà anche le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 27 CCII
comma 2; comma 3, lett. c)
La competenza per l'accesso alla liquidazione giudiziale spetta al tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; per la persona giuridica esso si presume coincidere con la sede legale risultante dal registro delle imprese, presunzione superabile solo con prova contraria.
art. 2, comma 1, lett. m), CCII
Il COMI è il luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
art. 29, comma 2, CCII
Fondamento del regolamento d'ufficio di competenza nel procedimento di insolvenza.
art. 45 c.p.c.
Richiamato quale norma processuale per la sollevazione del conflitto negativo di competenza.
art. 45, comma 2, CCII
I provvedimenti giudiziali devono essere iscritti presso il registro delle imprese ove il debitore ha la sede legale e, se diversa, anche presso quello corrispondente al luogo di apertura della procedura.
art. 48, comma 1, CCII
Conferma la rilevanza del binomio sede legale/sede effettiva ai fini degli adempimenti pubblicitari della procedura.
Massime di principio
- La presunzione di coincidenza del COMI della persona giuridica con la sede legale è iuris tantum e può essere vinta solo da prove univoche della diversa sede effettiva.
- Per superare la presunzione non basta dimostrare che l'impresa operi abitualmente in un luogo diverso: occorre anche che tale diversa collocazione sia riconoscibile e percepibile dai terzi.
- Quando gli elementi probatori sono ambigui e non dimostrano in modo univoco che la sede legale sia fittizia o meramente formale, opera la presunzione di competenza del tribunale del luogo della sede legale.
- Nel procedimento di liquidazione giudiziale, la nozione di COMI recepisce il criterio sostanziale dell'abituale gestione degli interessi, ma resta centrale la tutela dell'affidamento dei terzi sulla localizzazione esteriormente conoscibile del centro direzionale dell'impresa.
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