Sentenza del 13/05/2021 n. 2511 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Istanza di definizione agevolata - Estinzione del processo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'estinzione del processo tributario in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 6 d.l. 119/2018: presentazione dell'istanza di definizione agevolata, versamento della prima rata e assenza di notifica di un provvedimento di diniego entro il termine previsto (al 31/07/2020). Di conseguenza il giudizio si estingue senza decisione sul merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha presentato al giudice tributario un ricorso. Successivamente ha depositato l'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e ha effettuato il versamento contestuale della prima rata. Alla data del 31 luglio 2020 non risultava notificato alcun provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 119/2018
La norma è stata interpretata nel senso che la presentazione dell'istanza di definizione agevolata unitamente al pagamento della prima rata e l'assenza di un provvedimento di diniego notificato entro il termine previsto determinano l'estinzione del giudizio tributario pendente. L'assenza di diniego entro il termine equivale a mancata opposizione dell'Amministrazione e fa venir meno l'interesse o la ragione a proseguire il processo.
Massime di principio
- La semplice presentazione dell'istanza di definizione agevolata non è sufficiente da sola: è rilevante anche il versamento della prima rata nei termini prescritti; entrambe le condizioni concorrono all'estinzione del giudizio.
- Se entro il termine stabilito dalla norma (o dalla prassi interpretata dal giudice) l'Amministrazione non notifica un provvedimento di diniego, il processo tributario pendente deve essere dichiarato estinto senza decisione sul merito.
- Il contribuente che intende ottenere l'estinzione del processo deve allegare e provare in giudizio la presentazione dell'istanza e l'avvenuto pagamento della prima rata (ricevute, quietanze, timestamp), nonché documentare l'assenza di diniego entro il termine.
- L'effetto estintivo opera indipendentemente dall'adozione di un provvedimento esplicito di accoglimento da parte dell'Amministrazione: l'inerzia dell'Amministrazione entro il termine previsto vale come condizione favorevole al contribuente.
- In situazioni analoghe è opportuno agire tempestivamente per documentare il rispetto dei termini e, se necessario, chiedere al giudice la declaratoria di estinzione del processo. Se l'Amministrazione contesta la tempestività o il pagamento, la controversia potrà proseguire su tali profili procedurali.
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