Regolamento (UE) 2016/1895
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1895 della Commissione, del 27 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione stabilisce, per una data di riferimento, i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. La misura si inserisce nel sistema applicativo del regolamento (UE) n. 543/2011 e dà attuazione alla metodologia di calcolo giornaliero dei valori. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e origine, con applicazione immediata dalla data di pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, individuati dal relativo codice NC e, per ciascuna origine, dal codice del paese terzo. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli; i valori si applicano ai prodotti e ai periodi contemplati dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non introduce esclusioni espresse, ma riguarda solo le voci tariffarie elencate nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1895 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione applicabili a specifiche categorie di ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. La misura attua il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si fonda sul calcolo giornaliero dei valori, secondo dati variabili.
Base giuridica e contesto applicativo
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Il preambolo precisa che i valori forfettari sono fissati in conformità ai criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che riguardano i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Contenuto della disciplina
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori applicabili a determinati codici NC e a specifiche origini dei prodotti, includendo il codice ZZ per le "altre origini". Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, pomodori, cetrioli, carciofi, mele, pere e altri ortofrutticoli individuati dai rispettivi codici tariffari.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli stabiliti nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e per origine del prodotto (paese terzo o "altre origini", codice ZZ).
Decorrenza e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di calcolo
Il preambolo richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Si evidenzia che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri previsti per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Elenco dei prodotti interessati
L'allegato riporta i valori per alcune voci di ortofrutta, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti a seconda dell'origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, IL, UY, ZA, BR, PE, AU, NZ, CN e ZZ).
Come è indicizzato
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