Sentenza del 15/07/2021 n. 6015 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 48/2021 PROCESSO - PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO NOTIFICATO A MEZZO PEC - Richiesta di rimessione in termini - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento/sanzione per ritardato versamento dell'accisa relativo a maggio-giugno 2015 e chiedeva, preliminarmente, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. sostenendo di aver ricevuto l'atto solo il 3/10/2019 a causa di un presunto errore del provider PEC, nonostante la notifica risultasse inviata e accettata il 04/04/2019. Chiedeva inoltre l'applicazione del regime sanzionatorio agevolato (art. 13 D.lgs. n.472/97). L'Agenzia contestava la rimessione per manifesta infondatezza e la legittimità della notifica.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare, ha ritenuto che la prova fornita dalla società (una perizia tecnica di parte) non fosse idonea a dimostrare l'eventuale fatto impeditivo, mentre la notifica via PEC risultava regolarmente accettata dal sistema. La rimessione in termini richiede prova rigorosa non solo dell'accadimento oggettivo del fatto impeditivo, ma anche della sua estraneità alla sfera del ricorrente e dell'impossibilità di superarlo con la diligenza ordinaria; onere probatorio che è rimasto assolto. Quanto alla richiesta di agevolazione, la Commissione ha richiamato l'applicabilità ratione temporis delle norme e gli orientamenti giurisprudenziali (esclusione dell'operatività per l'Agenzia delle Dogane), assorbendo però il tema in forza del rigetto della rimessione. Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini è possibile solo se l'esito negativo del procedimento notificatorio è dipeso da un fatto oggettivo, non imputabile alla parte; l'onere della prova è rigoroso e grava sull'istante.
art. 184 bis c.p.c.
Richiamata come antecedente normativa dell'istituto ora disciplinato dall'art.153 c.p.c.; la giurisprudenza conferma la non esclusione dell'istituto dal rito tributario.
art. 13 D.lgs. n. 472/1997
Norma sul trattamento sanzionatorio agevolato (ravvedimento); la sua operatività può essere limitata ratione temporis e per amministrazione competente.
Legge n. 190/2014
Modifica le condizioni per l'applicazione del trattamento agevolato; la Commissione ha richiamato che la deroga prevista dalla legge riguarda specificamente tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e non automaticamente le Dogane.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art.153 c.p.c. in materia tributaria è ammessa ma richiede prova rigorosa che l'inadempimento al termine sia dipeso da un fatto oggettivo, estraneo alla sfera del ricorrente e insuperabile con la diligenza ordinaria.
- Quando la notifica via PEC risulta dal sistema come regolarmente accettata, la parte che ne contesta la ricezione deve fornire prove forti e indipendenti: una perizia tecnica di parte, da sola, non è di regola sufficiente.
- L'errore o l'omissione del difensore (es. mancato deposito di note conclusive) è generalmente imputabile al cliente e non giustifica di per sé la rimessione in termini; può costituire profilo di responsabilità professionale ma non sempre una causa esimente.
- Le deroghe normative al regime sanzionatorio (trattamento agevolato) possono avere efficacia limitata ratione temporis o ratione personae; verificare sempre l'ambito soggettivo e temporale dell'intervento legislativo prima di invocarlo.
- In giudizio tributario la prova documentale fornita dalla controparte amministrativa (esito di accettazione PEC) ha elevato valore probatorio; per ribaltarla è necessario proporre elementi di prova di segno contrario oggettivi e preferibilmente terzi.
- In casi simili è consigliabile: conservare log e certificazioni del provider PEC, chiedere accertamenti terzi (es. rapporti con il provider), produrre documentazione temporale che dimostri la conoscenza effettiva dell'atto, e valutare tempestivamente eventuali rimedi amministrativi o ricorsi per evitare i termini perentori.
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