Sentenza del 15/07/2021 n. 6014 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 119/2021 Accertamento - Contribuente deceduto - Notifica - Agli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius - Rinuncia all'eredità - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU (anno 2012) notificato il 02/01/2019 agli "Eredi di P. M." all'ultimo domicilio della de cuius. Il ricorrente eccepisce difetto di legittimazione passiva perché aveva formalmente rinunciato all'eredità il 28/10/2015 e quindi non può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del ricorrente ritenendo illegittima la notifica dell'accertamento nei confronti di chi ha rinunciato all'eredità, poiché la rinuncia produce effetti retroattivi (ai sensi dell'art. 521 c.c.) e configura la situazione come se il chiamato non fosse mai stato chiamato: ne consegue l'assenza di legittimazione passiva per i debiti del de cuius. La Commissione ha tuttavia compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, ritenendo che l'omessa comunicazione agli uffici secondo l'art. 65, co. 2, D.P.R. n. 600/1973 costituisca motivo che giustifica la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 65, co. 2, D.P.R. n. 600/1973
Regola l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria da parte di chi ha diritto a ricevere atti presso un domicilio diverso; la Commissione rileva l'omessa comunicazione degli eredi ma ritiene comunque che tale omissione non possa sanare la notifica fatta a un chiamato che aveva rinunciato all'eredità.
art. 519 c.c.
Disciplina la rinuncia all'eredità; la giurisprudenza indica che la rinuncia impedisce l'assunzione di responsabilità per i debiti del de cuius.
art. 521, primo comma, c.c.
art. 521, primo comma, cod. civ.
Stabilisce che chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato; la Commissione applica questo principio per escludere la legittimazione passiva del rinunciatario rispetto ai debiti tributari del de cuius.
Risoluzione Ministeriale 5 novembre 1980, prot. n. 3801
prot. n. 3801, 05/11/1980
L'Amministrazione finanziaria ha affermato che è illegittima la notificazione degli atti d'accertamento al chiamato che abbia rinunciato all'eredità, in quanto non si è verificata la confusione necessaria per far sorgere la legittimazione passiva.
Giurisprudenza della Cassazione (richiami: ord. n. 23989/2020; sent. n. 8053/2017)
ord. n. 23989/2020; sent. n. 8053/2017
Orientamento consolidato secondo cui l'accettazione dell'eredità è condizione per l'assoggettabilità del chiamato alle obbligazioni del de cuius; chi ha rinunciato non può essere obbligato per i debiti ereditari.
Massime di principio
- La rinuncia all'eredità ha efficacia retroattiva: il rinunciatario è considerato come se non fosse mai stato chiamato e quindi non è legittimato passivamente per i debiti del de cuius, compresi i tributi.
- La notifica di atti tributari indirizzata a un chiamato che abbia già rinunciato all'eredità è illegittima, anche se effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius e anche se l'Amministrazione non ha ricevuto comunicazioni aggiornate dagli eredi.
- L'amministrazione finanziaria dovrebbe verificare lo stato di accettazione/ rinuncia dell'eredità prima di notificare avvisi rivolti agli 'eredi'; in mancanza di questa verifica la notifica può essere impugnata per difetto di legittimazione passiva.
- Il rinunciatario deve provare la rinuncia (atto formale e data) per far valere l'assenza di legittimazione; il giudice valuta la rinuncia come causa di estromissione dalla responsabilità per i debiti ereditari.
- L'omessa comunicazione agli uffici prevista dall'art. 65, co. 2, D.P.R. n. 600/1973 può influire sulle spese di giudizio (possibile compensazione), ma non legittima di per sé la notificazione nei confronti di chi ha effettivamente rinunciato all'eredità.
- In situazioni analoghe, il soggetto che riceve un atto tributario dopo aver rinunciato all'eredità dovrebbe proporre tempestiva eccezione di difetto di legittimazione passiva e produrre l'atto di rinuncia; l'Amministrazione, se ha già riscosso somme, può essere chiamata a restituire ove la notifica sia dichiarata illegittima.
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