Sentenza del 15/07/2021 n. 989 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Controllo formale della dichiarazione - Richiesta chiarimenti - Comunicazione esito controllo -Contraddittorio - Necessità - Iscrizione a ruolo diretta - Cartella esattoriale - Nullità- Notificazione - Residenza estera - Dati AIRE - Rilevano - Incompletezza dati anagrafici - Ricerche presso l'Ufficio consolare - Necessità - Notifica ex art. 143 c.p.c. - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale per vizi procedurali: omissione del contraddittorio nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni e notifica dell'atto a contribuente residente all'estero ritenuta irregolare per mancato uso dei dati AIRE e per mancata esecuzione di ricerche consolari prima di ricorrere alla notificazione per irreperibilità (art. 143 c.p.c.)
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, quando il controllo formale richiede interpretazione di norme, qualificazione di fatti o valutazioni di imponibilità/deducibilità o agevolazioni, il contraddittorio con il contribuente è imprescindibile e l'Amministrazione deve comunicare l'esito finale del controllo; la mancata osservanza comporta la nullità della successiva cartella esattoriale. Inoltre, per il contribuente residente all'estero la notifica deve seguire le forme dell'art. 142 c.p.c. utilizzando i dati AIRE; la sola assenza di risultanze anagrafiche non legittima automaticamente il ricorso all'art. 143 c.p.c.: prima vanno effettuate ricerche presso l'Ufficio consolare con ordinaria diligenza. Di conseguenza la cartella impugnata è stata annullata per nullità degli atti notificatori e per omissione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 142 c.p.c.
La notificazione a soggetti residenti all'estero deve essere eseguita secondo le forme previste da questa disposizione, utilizzando le risultanze anagrafiche AIRE; l'Amministrazione deve attenersi a tali risultanze salvo prova dell'iscrizione in elenco della popolazione residente.
art. 143 c.p.c.
La notificazione per irreperibilità ex art. 143 può essere utilizzata solo dopo esito negativo di ulteriori ricerche, comprensive di quelle effettuabili con l'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare; la mera assenza di dati anagrafici non legittima automaticamente il ricorso a questa forma.
principio del contraddittorio nel controllo formale delle dichiarazioni
Quando l'Amministrazione finanziaria deve interpretare norme o qualificare fatti/rapporti ai fini di imponibilità, deducibilità o agevolazioni, il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio e l'esito finale del controllo deve essere comunicato; l'omissione rende nulla la successiva iscrizione a ruolo e la cartella.
Massime di principio
- Se il controllo formale richiede valutazioni interpretative o qualificazioni di fatti, l'Amministrazione è tenuta al contraddittorio e alla comunicazione dell'esito; in mancanza la cartella può essere dichiarata nulla.
- Per contribuenti residenti all'estero l'ente notificante deve utilizzare i dati AIRE e le forme previste dall'art. 142 c.p.c.; solo dopo ricerche consolari diligenti ed esito negativo si può eventualmente ricorrere all'istituto dell'irreperibilità ex art. 143 c.p.c.
- La sola assenza di risultanze anagrafiche non autorizza automaticamente la notificazione per irreperibilità: è richiesta la prova di ricerche effettuate con ordinaria diligenza presso il Consolato.
- L'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale richiedono il rispetto delle garanzie procedurali (contraddittorio, notifica valida); la loro violazione espone l'atto a nullità.
- In casi analoghi il contribuente ha ampia possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto impugnato dimostrando l'assenza del contraddittorio o l'irregolarità della notificazione (soprattutto per residenti esteri).
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