Ordinanza n. 5422/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della fornitura del radiofarmaco con principio attivo e forma farmaceutica “Piflufolastat flacone multidose” e atti di gara, contestati nella parte in cui avrebbero consentito offerte basate su principi attivi differenti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta con deliberazione del Direttore generale n. 261 del 3 aprile 2026 in favore della controinteressata, nonché il disciplinare e gli altri atti della procedura, contestando in particolare le valutazioni di equivalenza che hanno ammesso l’offerta del prodotto “Radelumin”, a base di 18F-PSMA-1007, rispetto al radiofarmaco richiesto, a base di Piflufolastat. Ha chiesto l’annullamento degli atti e, in subordine, l’esclusione dell’offerta, l’inefficacia dell’eventuale contratto e l’aggiudicazione o il subentro; in ulteriore subordine, il risarcimento per equivalente. L’ordinanza non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma individua come questione tecnica da accertare la funzionale equivalenza dei due prodotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure e ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore tecnico-scientifico dell’AIFA, con facoltà di delega a un organo o funzionario dotato di adeguata competenza tecnica. Il verificatore dovrà accertare se Radelumin, contenente 18F-PSMA-1007, sia funzionalmente equivalente al radiofarmaco richiesto in gara, contenente Piflufolastat. È stato posto a carico della ricorrente un anticipo di € 500; le parti potranno nominare consulenti tecnici entro il 5 ottobre 2026. Lo schema di relazione dovrà essere trasmesso entro il 30 novembre 2026, le eventuali osservazioni dei consulenti entro il 15 dicembre 2026 e la relazione finale depositata entro il 31 dicembre 2026. L’udienza di merito è fissata al 9 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. disporre quanto segue
La verificazione è disposta come incombente istruttorio necessario per accertare la questione tecnica rilevante ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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