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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1405

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1405 della Commissione del 16 agosto 2022 che fissa i tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze dei prodotti agricoli a decorrere dal 1o ottobre 2022

Normativa europea32022R1405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa al 0% i tassi di interesse uniformi rilevanti per il rimborso delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri nell’ambito dell’intervento pubblico sui prodotti agricoli. La determinazione tiene conto del meccanismo previsto dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014 e del fatto che, nel periodo di riferimento novembre 2021-aprile 2022, non vi sono stati prodotti agricoli all’ammasso pubblico. Le nuove percentuali si applicano dal 1° ottobre 2022 e restano valide fino a nuova determinazione da parte della Commissione.

Fissa allo 0% i tassi di interesse da applicare, dal 1° ottobre 2022, al calcolo delle spese di finanziamento sostenute dagli Stati membri per gli acquisti, il magazzinaggio e lo smercio delle giacenze di prodotti agricoli imputabili al FEAGA.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese relative alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse necessarie all’acquisto dei prodotti agricoli e, più in generale, alle operazioni di intervento pubblico disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014, ai fini dell’imputazione al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Il regolamento si applica dal 1° ottobre 2022; resta applicabile fino a quando un successivo regolamento di esecuzione della Commissione non fissi un nuovo tasso.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1405 della Commissione

Il regolamento disciplina la fissazione dei tassi di interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento relative agli interventi di acquisto, magazzinaggio e smercio delle giacenze di prodotti agricoli imputabili al FEAGA. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo tecnico previsto dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014, che demanda alla Commissione la determinazione periodica di un tasso uniforme a livello UE.

Base normativa e criterio di determinazione

La Commissione richiama l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, in particolare, l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Tale allegato prevede che il tasso uniforme sia collegato alla media dei tassi EURIBOR a termine a 3 e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi, e che il tasso nazionale applicabile sia in linea di principio il minore tra il tasso uniforme UE e quello effettivamente sostenuto dallo Stato membro, con il limite che i tassi negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso.

Ragioni della fissazione allo 0%

Nel considerando, la Commissione precisa che nel periodo di riferimento di sei mesi da novembre 2021 ad aprile 2022 non sono stati registrati prodotti agricoli all’ammasso pubblico. Per tale ragione gli Stati membri non sono stati invitati a trasmettere la comunicazione prevista dall’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, e la Commissione ha dovuto fissare un tasso di riferimento ai sensi del terzo capoverso dello stesso punto. All’esito di tale meccanismo, il tasso applicabile è stato determinato allo 0%.

Ambito di applicazione sostanziale

Il tasso fissato riguarda la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per procurarsi le risorse necessarie all’acquisto di prodotti agricoli, quando tali spese sono imputate al FEAGA nell’ambito dell’intervento pubblico. Il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori privati, ma incide sul parametro finanziario utilizzato dagli Stati membri e dall’amministrazione UE per il rimborso delle spese ammissibili.

Decorrenza e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1° ottobre 2022. I tassi così fissati restano applicabili fino all’adozione di un successivo regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisca un nuovo tasso.

Disposizioni principali

Determinazione del tasso di interesse applicabile

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti da imputare al FEAGA, i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, sono fissati allo 0%.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Durata dell’efficacia del tasso fissato

I tassi di interesse stabiliti dal regolamento continuano ad applicarsi fino a quando non siano sostituiti da un nuovo tasso fissato con successivo regolamento di esecuzione della Commissione.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamenti agricoliintervento pubblicogestione del feaga

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