Regolamento (UE) 2022/2328
Regolamento delegato (UE) 2022/2328 della Commissione del 16 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il CRR chiarendo, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui, quali siano i sottostanti esotici e quali strumenti vadano qualificati come strumenti che comportano rischi residui. Introduce anche un elenco di rischi che, presi isolatamente, non determinano tale qualificazione. L’intervento mira a rafforzare l’armonizzazione prudenziale e la certezza giuridica nell’Unione, in linea con il quadro internazionale del Comitato di Basilea.
Norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, nell’ambito del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui previsto dall’articolo 325 duovicies. Precisa quali sottostanti devono considerarsi esotici e quali strumenti devono essere trattati come strumenti che comportano rischi residui; contiene inoltre un elenco non esaustivo di rischi che, da soli, non bastano a escludere uno strumento dalla categoria, ma che non implicano automaticamente l’inclusione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Norme tecniche di regolamentazione sui sottostanti esotici e sugli strumenti che comportano rischi residui
Il regolamento delegato (UE) 2022/2328 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) con norme tecniche di regolamentazione relative al trattamento prudenziale dei rischi residui nel calcolo dei requisiti di fondi propri. Il testo si colloca nell’ambito dell’articolo 325 duovicies del CRR e risponde all’esigenza di rendere più chiara e armonizzata la qualificazione di determinati sottostanti e strumenti finanziari, in linea con l’impostazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la Commissione ritiene già sufficientemente chiara la nozione di sottostante esotico, ma interviene per chiarire l’identificazione di alcuni strumenti esposti a rischi residui. Per questi ultimi, la scelta è quella di predisporre un elenco non esaustivo, così da favorire coerenza applicativa e certezza giuridica tra gli enti e nei diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda gli enti creditizi soggetti al CRR e opera esclusivamente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui di cui all’articolo 325 duovicies del regolamento (UE) n. 575/2013. Non introduce un regime autonomo, ma specifica criteri di qualificazione per sottostanti e strumenti nel perimetro prudenziale del trading book e dei rischi residui.
Sottostanti esotici
L’articolo 1 stabilisce che, ai fini dell’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), sono considerati sottostanti esotici:
- il rischio di longevità;
- le condizioni atmosferiche;
- le calamità naturali;
- la volatilità effettiva futura.
La norma recepisce, in sostanza, la linea interpretativa richiamata nei considerando e coerente con il quadro internazionale del CBVB.
Strumenti che comportano rischi residui
L’articolo 2 rinvia all’allegato, nel quale sono elencati gli strumenti che devono essere considerati strumenti che comportano rischi residui. Il legislatore delegato non intende offrire una definizione astratta e chiusa, ma un elenco operativo di casi tipici, utile per gli enti ai fini della classificazione prudenziale.
Tra gli strumenti inclusi figurano:
- opzioni con pay-off legati all’andamento del prezzo dell’attività sottostante e non solo al prezzo finale alla data di esercizio;
- opzioni forward-starting, con inizio in una data futura prestabilita e strike non ancora determinato;
- opzioni su opzioni;
- opzioni con pay-off discontinui;
- opzioni modificabili dal possessore prima della scadenza;
- opzioni esercitabili solo in una serie limitata di date prestabilite;
- opzioni con sottostante in una valuta e pay-off regolati in un’altra valuta con tasso di cambio prefissato;
- opzioni multi-sottostante, salvo le esclusioni previste dall’articolo 3, lettere c) e d);
- opzioni soggette a rischio comportamentale, ma solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: detenzione da parte di un cliente al dettaglio, quantità considerevole nel portafoglio di negoziazione ed esposizione valutata come significativa dall’ente.
Rischi che non determinano automaticamente la qualificazione
L’articolo 3 individua alcuni profili di rischio che, isolatamente considerati, non fanno sì che lo strumento sia automaticamente escluso dalle condizioni di cui all’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii). Si tratta quindi di una clausola di cautela: la presenza di uno di questi rischi non basta da sola per negare la qualifica di strumento a rischio residuo, ma neppure esclude che, in presenza di ulteriori elementi, lo strumento possa ricadere nella disciplina.
I rischi elencati sono:
- rischio derivante da operazioni con obbligo di consegna soddisfacibile mediante una serie di strumenti consegnabili, quando la controparte può consegnare quello di minor valore;
- rischio di variazione della volatilità implicita rispetto ad altri strumenti con opzionalità aventi stesso sottostante e stessa scadenza, ma diverso carattere monetario;
- rischio di correlazione su opzioni su indici, se l’indice soddisfa le condizioni dell’articolo 325 decies, paragrafo 3, del CRR;
- rischio di correlazione su opzioni in OICVM che replicano un indice di riferimento, se la replica soddisfa l’articolo 325 undecies, paragrafo 2, e l’indice soddisfa l’articolo 325 decies, paragrafo 3, del CRR;
- rischio di dividendo derivante da derivati il cui sottostante non consiste esclusivamente in pagamenti di dividendi.
Valenza pratica per gli enti
Per gli intermediari, il regolamento serve soprattutto come strumento di classificazione prudenziale: consente di individuare con maggiore precisione le fattispecie che richiedono un trattamento in termini di capitale per rischio residuo. La logica non è tassativa in senso assoluto, ma operativa: gli enti devono verificare la riconducibilità concreta degli strumenti alle categorie elencate e, per gli altri strumenti potenzialmente rilevanti, effettuare la valutazione richiesta dall’articolo 325 duovicies del CRR.
Entrata in vigore e natura direttamente applicabile
L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Sottostanti esotici
L’articolo 1 qualifica espressamente come sottostanti esotici, ai fini dell’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura.
Strumenti che comportano rischi residui
L’articolo 2 stabilisce che gli strumenti elencati nell’allegato sono considerati strumenti che soddisfano le condizioni dell’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che, pertanto, costituiscono strumenti che comportano rischi residui.
Rischi che non bastano da soli a escludere lo strumento
L’articolo 3 individua una serie di rischi che, per il solo fatto di ricorrere, non rendono uno strumento incompatibile con i requisiti dell’articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii). Tra questi: consegna nell’ambito di una serie di strumenti consegnabili con facoltà della controparte di consegnare quello di minor valore; variazione della volatilità implicita; rischio di correlazione su opzioni su indici o su OICVM che replicano un indice, se ricorrono le condizioni previste dal CRR; rischio di dividendo di derivati il cui sottostante non consiste esclusivamente in pagamenti di dividendi.
Elenco di strumenti a rischio residuo
L’allegato include, tra gli altri, opzioni con pay-off dipendenti dall’andamento del prezzo dell’attività sottostante, opzioni forward-starting con strike non ancora determinato, opzioni su altre opzioni, opzioni con pay-off discontinui, opzioni modificabili dal possessore prima della scadenza, opzioni esercitabili in date limitate, opzioni con sottostante e payoff in valute diverse, opzioni multi-sottostante e opzioni soggette a rischio comportamentale, quest’ultime solo se il cliente è al dettaglio, il quantitativo è considerevole nel portafoglio di negoziazione e il rischio è valutato come significativo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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