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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1404

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1404 della Commissione del 16 agosto 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto del genere Lonicera L. originarie della Turchia e alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Moldova

Normativa europea32022R1404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio, rimuovendo alcune piante da impianto di Lonicera originarie della Turchia e di Malus domestica originarie della Moldova. La Commissione fonda la modifica sui pareri scientifici EFSA e sulla valutazione che il rischio fitosanitario sia accettabile se rispettate le prescrizioni particolari di importazione del regolamento (UE) 2019/2072. Permane tuttavia il divieto per Lonicera japonica, per la quale è richiesta un’ulteriore valutazione dei rischi.

Modifica l’elenco delle piante ad alto rischio per escludere specifiche piante da impianto di Lonicera originarie della Turchia e di Malus domestica originarie della Moldova, mantenendo il divieto per Lonicera japonica.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti e agli operatori che importano nell’Unione piante da impianto dei generi/specie interessati, nell’ambito del sistema fitosanitario dell’UE. Riguarda in particolare piante da impianto di massimo quattro anni appartenenti a talune specie di Lonicera L. originarie della Turchia e piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Moldova. Restano escluse dal nuovo via libera le piante da impianto di Lonicera japonica, che continuano a essere vietate in attesa di un’ulteriore valutazione dei rischi; la modifica opera mediante aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell’elenco UE delle piante ad alto rischio per Lonicera e Malus domestica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1404 interviene sul regime fitosanitario dell’Unione aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio. La modifica si fonda sui pareri scientifici EFSA e sulla conclusione che, per specifiche piante da impianto originarie della Turchia e della Moldova, il rischio fitosanitario sia accettabile se rispettate le prescrizioni particolari di importazione previste dal regolamento (UE) 2019/2072.

Contesto normativo e presupposti della modifica

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma, quale base per la disciplina delle piante ad alto rischio. Ricorda inoltre che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 ha istituito un elenco provvisorio di piante ad alto rischio, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 ha fissato le regole procedurali per la valutazione dei rischi. In tale quadro, dopo una valutazione preliminare, 34 generi e una specie erano stati inseriti nell’allegato del regolamento 2018/2019, tra cui Lonicera L. e Malus Mill.

Piante da impianto di Lonicera originarie della Turchia

Il 27 novembre 2019 la Turchia ha chiesto l’autorizzazione all’esportazione nell’Unione di piante da impianto in vaso, di due-quattro anni, con radici, appartenenti a diverse specie di Lonicera. L’EFSA, con parere del 25 novembre 2021, ha valutato il rischio per piante da impianto in vaso delle specie specificate di Lonicera di massimo quattro anni, individuando come organismi nocivi pertinenti Lopholeucaspis japonica, Meloidogyne chitwoodi e Bemisia tabaci (popolazioni europee). Due di questi organismi sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione; la terza è rilevante per le zone protette.

Sulla base del parere, la Commissione ritiene accettabile il rischio per le piante da impianto di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti alle specie:

  • Lonicera x bella
  • Lonicera caprifolium
  • Lonicera caucasica
  • Lonicera etrusca
  • Lonicera fragrantissima
  • Lonicera hellenica
  • Lonicera ligustrina
  • Lonicera sempervirens
  • Lonicera tatarica

L’ammissione resta subordinata al rispetto delle prescrizioni particolari per l’importazione contenute nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Mantenimento del divieto per Lonicera japonica

Il regolamento distingue espressamente Lonicera japonica dalle altre specie di Lonicera. Considerata la sua natura invasiva, la Commissione ritiene necessaria un’ulteriore valutazione dei rischi per apprezzarne l’impatto sulla biodiversità dell’Unione. Per questo motivo, l’importazione nell’Unione di piante da impianto appartenenti alla specie Lonicera japonica, provenienti da tutti i paesi terzi, continua a essere vietata fino al completamento di tale valutazione.

Piante da impianto di Malus domestica originarie della Moldova

Il 4 marzo 2020 la Moldova ha chiesto l’autorizzazione all’esportazione nell’Unione di piante da impianto di uno-tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica. L’EFSA, con parere del 22 febbraio 2022, ha identificato Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) come organismo nocivo pertinente e ha valutato le misure di mitigazione del rischio presentate nel fascicolo tecnico.

Anche in questo caso la Commissione conclude per un rischio fitosanitario accettabile, a condizione che siano rispettate le prescrizioni particolari per l’importazione dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le piante interessate sono quelle di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Moldova.

Effetto sulla lista delle piante ad alto rischio

Poiché il rischio è stato giudicato accettabile, le piante interessate non devono più essere considerate piante ad alto rischio. Il regolamento dispone quindi la loro rimozione dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. La modifica è attuata mediante aggiornamento della tabella contenuta nel punto 1 dell’allegato del regolamento 2018/2019, nella seconda colonna "Descrizione".

Modifica testuale dell’allegato

L’allegato sostituisce la voce relativa a "Lonicera L." con una formulazione che limita l’esclusione dall’elenco alle piante da impianto di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, delle specie specificate originarie della Turchia. Inoltre, la voce relativa a "Malus Mill." viene sostituita per aggiungere alle esclusioni già previste le piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Moldova.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica l’entrata in vigore accelerata con l’esigenza di consentire quanto prima la ripresa dell’importazione delle specie interessate, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’Accordo SPS dell’OMC.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. La finalità è adeguare l’elenco delle piante ad alto rischio del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 sulla base di valutazioni scientifiche aggiornate.

Valutazione del rischio per Lonicera originarie della Turchia

A seguito della richiesta della Turchia del 27 novembre 2019 e del parere EFSA del 25 novembre 2021, la Commissione ritiene accettabile il rischio fitosanitario per piante da impianto di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti a specifiche specie di Lonicera L., purché siano rispettate le prescrizioni particolari di importazione dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Valutazione del rischio per Malus domestica originarie della Moldova

A seguito della richiesta della Moldova del 4 marzo 2020 e del parere EFSA del 22 febbraio 2022, la Commissione considera accettabile il rischio per piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, sempre a condizione del rispetto delle prescrizioni particolari di importazione dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

Le specie ammesse non devono più essere considerate piante ad alto rischio e vengono rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, che istituisce l’elenco provvisorio delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

Mantenimento del divieto per Lonicera japonica

Per la natura invasiva di Lonicera japonica, la sua importazione nell’Unione continua a essere vietata da tutti i paesi terzi fino al completamento di un’ulteriore valutazione dei rischi, in particolare rispetto all’impatto sulla biodiversità dell’Unione.

Modifica puntuale dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019

La seconda colonna "Descrizione" della tabella di cui al punto 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificata sostituendo la voce relativa a Lonicera L. e aggiornando la voce relativa a Malus Mill., per includere la Moldova tra le origini ammesse e precisare le esclusioni previste.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazioneagricolturasicurezza alimentare

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