Regolamento (UE) 2022/2288
Regolamento delegato (UE) 2022/2288 della Commissione del 16 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga, in parte fino al 31 dicembre 2023 e in parte fino al 31 dicembre 2024, alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco per specie bivalvi pescate nel Mar Mediterraneo occidentale. L'intervento modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2066, alla luce della raccomandazione comune aggiornata degli Stati membri interessati e della valutazione scientifica dello CSTEP. La proroga è motivata dall'esistenza di evidenze di elevata sopravvivenza per alcune specie e, per altre, dalla necessità di ulteriori dati scientifici, con obblighi di presentazione di informazioni aggiornate da parte degli Stati membri.
Proroga e aggiornamento di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco per vongole e cappasanta nel Mar Mediterraneo occidentale
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca nel Mar Mediterraneo occidentale disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1022 e dal regolamento delegato (UE) 2021/2066, con specifico riferimento alle catture effettuate con draghe meccanizzate/automatiche (HMD) di cappasanta (Pecten jacobaeus), vongole (Venerupis spp.) e vongole (Venus spp.). Riguarda gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mediterraneo, chiamati a fornire dati supplementari e prove scientifiche. Non disciplina altre specie o altri bacini marittimi, se non come riferimenti comparativi nella motivazione.
Proroga di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco nel Mar Mediterraneo occidentale
Il regolamento delegato (UE) 2022/2288 modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2066 per prorogare alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco previste per determinate specie bivalvi catturate nel Mar Mediterraneo occidentale. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1022, relativo al piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, ed è motivato dalla valutazione della raccomandazione comune aggiornata del gruppo Pescamed e del parere scientifico dello CSTEP.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama l'obbligo di sbarco introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 e le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza previste dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera b). I considerando evidenziano che la raccomandazione comune del 9 maggio 2022 è stata aggiornata l'8 luglio 2022 ed esaminata alla luce della valutazione scientifica dello CSTEP. La Commissione rileva che per le vongole (Venus spp.) le informazioni disponibili consentono di ritenere attendibile un'elevata sopravvivenza, mentre per cappasanta (Pecten jacobaeus) e vongole (Venerupis spp.) le prove non sono conclusive e sono necessari ulteriori dati scientifici nel Mediterraneo occidentale.
Modifica delle esenzioni per specie e attrezzi
L'articolo 1 modifica l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066. Le esenzioni prorogate riguardano esclusivamente le catture con draghe automatiche (HMD):
- cappasanta (Pecten jacobaeus) fino al 31 dicembre 2023;
- vongole (Venerupis spp.) fino al 31 dicembre 2023;
- vongole (Venus spp.) fino al 31 dicembre 2024. La Commissione distingue quindi la durata dell'esenzione in funzione della specie, riservando un termine più lungo alle vongole (Venus spp.) rispetto alle altre due categorie.
Obblighi di trasmissione dei dati e ruolo dello CSTEP
Il nuovo paragrafo 3 dell'articolo 3 stabilisce che, entro il 1° maggio 2022 e 2023, gli Stati membri con un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo devono presentare alla Commissione dati supplementari sui rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione per cappasanta e vongole (Venerupis spp.). Lo CSTEP deve valutare tali dati e informazioni entro il 31 luglio. Il regolamento sottolinea quindi un meccanismo di revisione periodica fondato su evidenze scientifiche aggiornate.
Finalità di conservazione e misure complementari
Nei considerando, gli Stati membri interessati si impegnano ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca, in linea con i programmi di ricerca, per ridurre le catture indesiderate e quelle sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione. Si impegnano inoltre a individuare ulteriori zone di chiusura della pesca per ridurre la mortalità del novellame in presenza di elevata concentrazione. Tali misure sono richiamate come coerenti con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), e con l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. La scelta dell'entrata in vigore immediata è giustificata dall'impatto diretto sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche dei pescherecci dell'Unione.
Disposizioni principali
Proroga delle esenzioni dall'obbligo di sbarco
L'articolo 1, lettera a), sostituisce l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2021/2066. Le esenzioni sono prorogate come segue: cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023; vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023; vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2024.
Obbligo di presentare dati e prove scientifiche
L'articolo 1, lettera b), sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066. Entro il 1° maggio 2022 e 2023, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo devono presentare alla Commissione dati supplementari sui rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione prevista per cappasanta e vongole (Venerupis spp.). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati entro il 31 luglio.
Base giuridica e motivazione della modifica
Il regolamento si fonda sull'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022 e richiama l'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La Commissione modifica il regime esistente sulla base della raccomandazione comune aggiornata dell'8 luglio 2022 del gruppo Pescamed e della valutazione dello CSTEP, distinguendo tra specie per cui le prove di sopravvivenza sono considerate sufficientemente attendibili e specie per cui servono ulteriori evidenze scientifiche.
Decorrenza, applicazione e efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, il regolamento si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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