Sentenza del 20/06/2019 n. 16562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano impugnato le iscrizioni ipotecarie sostenendo che fossero illegittime perché non precedute dalla valida notifica delle cartelle di pagamento e degli altri titoli presupposti. Equitalia ha impugnato la decisione sfavorevole deducendo: l'inammissibilità del ricorso collettivo proposto da più contribuenti; l'utilizzabilità in appello della documentazione prodotta tardivamente in primo grado; il difetto, totale o parziale, della giurisdizione tributaria sulle iscrizioni ipotecarie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso relativo a T.M., T.A. e P.M., poiché Equitalia aveva già cancellato le rispettive ipoteche; le spese sono state compensate. Quanto a M.E., la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo quando le domande riguardano questioni identiche, ha invece accolto il motivo relativo alla produzione di nuovi documenti in appello, ritenendola consentita dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e ha rigettato la censura sulla giurisdizione, confermando quella del giudice tributario. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Nel processo tributario si applicano, per quanto non previsto dal decreto e purché compatibili, le norme del codice di procedura civile; ciò consente il ricorso alle regole sul litisconsorzio facoltativo.
Art. 103 c.p.c.
È ammissibile un ricorso congiunto di più contribuenti, anche rispetto a diverse cartelle o iscrizioni, quando le domande dipendono dalla soluzione di questioni identiche.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Nel giudizio di appello tributario le parti possono depositare nuovi documenti; la loro eventuale produzione irrituale o tardiva in primo grado non ne impedisce, di per sé, la valutazione in appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
La facoltà di depositare documenti in appello deve comunque essere esercitata nel rispetto dei termini processuali previsti per il deposito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
Prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di iscrivere ipoteca sugli immobili nell'ambito della riscossione dei tributi.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito nella L. n. 248 del 2006
Attribuisce al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie relative all'iscrizione ipotecaria, indipendentemente dalla natura del credito garantito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso sopravviene per cessazione della materia del contendere, come conseguenza della cancellazione dell'ipoteca.
Massime di principio
- La cancellazione dell'atto impugnato durante il giudizio elimina l'interesse alla decisione e può comportare la cessazione della materia del contendere o l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione; le spese possono essere compensate in base alle circostanze.
- Nel processo tributario è possibile proporre un ricorso cumulativo da parte di più contribuenti se le controversie presentano questioni identiche o strettamente comuni, anche quando riguardano atti distinti.
- In appello tributario la produzione di nuovi documenti è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, purché siano rispettati i termini processuali applicabili.
- Le controversie sull'iscrizione di ipoteca esattoriale rientrano nella giurisdizione tributaria anche quando l'ipoteca garantisce crediti di natura diversa, secondo il quadro normativo applicabile.
- Quando la Corte di cassazione accoglie una censura processuale o documentale, normalmente cassa la decisione e rinvia al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio indicato.
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