Sentenza del 14/12/2017 n. 1117 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tributi locali - Tarsu - Presupposto d'imposta - Utilizzo occasionale dell'immobile - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente sosteneva che la tassa non fosse dovuta, o fosse comunque esclusa, in ragione dell'utilizzo solo occasionale dell'immobile. La controversia riguardava quindi l'esistenza del presupposto impositivo: se fosse sufficiente la detenzione o occupazione di un'abitazione idonea a produrre rifiuti, oppure se fosse necessario un utilizzo effettivo e continuativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto dovuta la Tarsu. Il tributo grava sui locali occupati o detenuti, a qualsiasi uso adibiti, situati in zone in cui il servizio di raccolta è istituito e attivo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del locale. L'immobile abitativo era munito di utenze e risultava idoneo all'uso, come dimostrato dai consumi; pertanto era potenzialmente produttivo di rifiuti. L'utilizzo occasionale non esclude il presupposto della tassa. Sono esclusi soltanto i locali che, per natura o destinazione, non siano suscettibili di produrre rifiuti, oltre ai locali produttivi di rifiuti speciali tossici o nocivi nei limiti previsti dalla legge.
Norme richiamate
Disciplina della Tarsu, presupposto impositivo
La Tarsu è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivo.
Il presupposto della tassa è costituito dall'occupazione o detenzione di locali potenzialmente produttivi di rifiuti, non dall'effettivo o continuativo utilizzo degli stessi.
Cassazione civile, sezione tributaria, 27 novembre 2002, n. 16785
L'uso occasionale dell'immobile non esclude l'obbligo di pagamento della Tarsu quando il locale sia idoneo a produrre rifiuti.
Cassazione civile, sezione tributaria, 23 giugno 2003, n. 9920
La disponibilità di un immobile abitativo munito di utenze costituisce elemento indicativo della sua idoneità all'uso e della potenziale produzione di rifiuti.
Massime di principio
- Per la Tarsu non è normalmente decisivo dimostrare che l'immobile sia utilizzato poco o saltuariamente: è sufficiente che sia occupato o detenuto e astrattamente idoneo a produrre rifiuti.
- La presenza di utenze e di consumi può essere utilizzata come prova dell'abitabilità e dell'effettiva disponibilità del locale.
- Per ottenere l'esclusione dal tributo occorre dimostrare che il locale, per caratteristiche oggettive o destinazione concreta, non sia suscettibile di produrre rifiuti; la semplice inutilizzazione temporanea o occasionale non è sufficiente.
- L'esclusione per rifiuti speciali riguarda situazioni specifiche e deve essere valutata secondo la disciplina applicabile e la concreta tipologia di rifiuti prodotti.
- In casi analoghi, la valutazione deve concentrarsi sulla potenziale attitudine del locale a produrre rifiuti e sull'attivazione del servizio comunale, non soltanto sulla frequenza dell'uso.
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