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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44091/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art. 416-ter c.p., contestato per aver procacciato voti nel quartiere San Paolo (elezioni amministrative del 26/05/2019) per la candidata Lorusso Maria Carmen, in cambio di denaro e altre utilità. La difesa contestava la carenza di motivazione circa la qualifica 'mafiosa' della ricorrente, sostenendo che la Montani non era indagata per associazione mafiosa e che l'ordinanza si era fondata sulla sola fama criminale della famiglia (presunzioni), senza provare un accordo specifico o la capacità operativa autonoma della ricorrente nel contesto elettorale; in subordine si prospettava la configurabilità del reato di corruzione elettorale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la misura cautelare valorizzando intercettazioni, servizi di osservazione e dichiarazioni che dimostrano l'esistenza di un patto per il procacciamento di voti con modalità mafiose. È stato ritenuto provato che la promessa di procurare voti è stata avanzata in nome e per conto del clan Montani (anche tramite la cugina Montani Bruna) e che la ricorrente, in ragione della sua appartenenza familiare e dei contatti emersi, aveva un ruolo nel procacciamento, con richieste esplicite di compensi e riferimenti a buoni benzina/somme distribuite agli elettori. La Corte ha escluso che la fattispecie possa essere ridotta alla sola corruzione elettorale, confermando la natura di scambio elettorale politico-mafioso e la sussistenza degli indizi gravi a fondamento della misura; conseguente conferma degli arresti domiciliari e condanna della ricorrente alle spese (come previsto dall'ordinanza impugnata).

Norme richiamate

  • art. 416-ter cod. pen.

    Norma che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso; la Corte riconosce che il procacciamento di voti con modalità mafiose può essere desunto anche per via indiziaria da elementi sintomatici (fama criminale del procacciatore, prossimità al clan, forza intimidatrice e utilità del loro apporto nella zona di influenza). Non è necessario che siano descritte puntualmente le modalità violente o minacciose: è sufficiente che il voto sia percepito come proveniente dal clan e sorretto dalla sua forza intimidatrice.

  • Riferimento alla disciplina precedente alla riforma del 2019

    La Corte applica la formulazione anteriore alla riforma, confermando che quando il promittente è intraneo al sodalizio o agisce per conto dello stesso le modalità mafiose si presumono in re ipsa; se non è intraneo occorrerebbe la prova della pattuizione, ma anche in assenza di intraneità la prova può emergere da elementi indiziari complessivi.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola)

    Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Merola, Rv. 275638

    Precedente che afferma la possibilità di desumere l'intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose dalla 'prossimità' del procacciatore al clan e dalla sua utilizzazione consapevole da parte dei candidati.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Pm c/ Zullo)

    Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Pm c/ Zullo, Rv. 275157

    Conferma orientamenti su valutazione indiziaria dell'intesa politico-mafiosa e sulla rilevanza della caratura criminale del procacciatore.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi)

    Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, Polizzi, Rv. 260167

    Sottolinea che il reato ha natura di pericolo e non richiede l'attuazione materiale di minacce o violenze: la capacità del clan di soggiogare aree o gruppi sociali è di per sé indice del metodo mafioso.

Massime di principio

  • La sussistenza dello scambio elettorale politico-mafioso può essere desunta anche in via indiziaria: la fama criminale del procacciatore e la sua prossimità al clan sono elementi rilevanti per valutare il metodo mafioso.
  • Non è necessario che il patto contenga la descrizione esplicita delle modalità violente o intimidatorie: è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita come proveniente dal clan e sostenuta dalla sua forza intimidatrice.
  • La distinzione tra corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso dipende dalla partecipazione o dall'utilizzo di strutture o soggetti legati a organizzazioni mafiose e dal ricorso al 'metodo mafioso' (forza intimidatrice e capacità di controllo territoriale).
  • Elementi probatori utili a sostenere l'accusa in casi simili includono intercettazioni telefoniche/conversazioni, servizi di osservazione, dichiarazioni di collaboratori, evidenze di pagamento o di promesse di utilità e la ripetizione del medesimo modus operandi in precedenti campagne.
  • L'appartenenza familiare al clan può integrare la gravità indiziaria se connessa a ruoli effettivi o contatti che dimostrano collaborazione al procacciamento di voti; la mera parentela isolata, senza altri indizi, può tuttavia essere discussa dalla difesa.

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