Cassazione Penale, Sentenza n. 13186/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorso denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.) e travisamento degli elementi probatori, contestando in particolare la ricostruzione del luogo del rinvenimento dello stupefacente, la valutazione delle telecamere e della condotta del Tornese (sarebbe stato trovato a dormire), la presunta spiegazione alternativa fornita dalla madre che si sarebbe assunta la titolarità della droga, la non significatività della somma di denaro rinvenuta. Con secondo motivo si contestava l'utilizzo della recidiva/propensione allo spaccio in assenza di elementi sufficienti, dato il quantitativo non enorme e la mancata perizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre contestazioni di merito e ricostruzioni fattuali già esaminate senza indicare un vizio di diritto o una illogicità manifesta della motivazione. I giudici di merito avevano visionato il filmato delle telecamere e valutato elementi quali il luogo e la modalità del rinvenimento (involucro estratto da una cavità dietro il cuscino), la presenza di più tipi di stupefacente, materiale per il confezionamento e bilancini, il denaro rinvenuto e la contiguità a contesti criminali; hanno collegato tali indizi alla probabilità di traffico e al pericolo di recidiva. La Cassazione ha confermato che non spetta al giudice di legittimità rivedere i fatti se non è denunciata una specifica violazione di legge o una illogicità evidente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza del 28 marzo 2025.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per l'adozione dell'ordinanza cautelare del Tribunale; usata come riferimento alla procedura del riesame
art. 81 e art. 110 cod. pen.
richiamati come riferimento al concorso di persone nel reato (concorso morale/di fatto) nella valutazione delle responsabilità rispetto al rinvenimento di stupefacenti
art. 73 co.1, 1-bis e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
norme sostanziali che definiscono i delitti relativi alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti, in relazione alle quali è stata ritenuta la sussistenza di un grave quadro indiziario
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato per le esigenze cautelari: la misura autorizzata dal giudice di merito è stata motivata con il pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato secondo le lettere previste dall'articolo
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
norma processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione); il ricorrente l'ha invocata ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non fondata
art. 273 co.1 cod. proc. pen.
richiamato in connessione alle censure sulla motivazione del provvedimento cautelare (richiesta di motivazione sufficiente e non contraddittoria); la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per il pagamento di euro 3.000,00 a carico del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
richiamata in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie processuali e alla valutazione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammissibile solo per specifiche violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non serve per ottenere una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze già esaminate in sede di merito.
- La Corte di legittimità controlla la congruenza e la logicità della motivazione: il ricorrente deve indicare punti precisi e rilevanti di illogicità o omissione normativa, non limitarsi a riproporre la versione difensiva o alternative ricostruzioni fattuali.
- Nel giudizio cautelare, elementi quali luogo e modalità del rinvenimento, presenza di più tipologie di droga, materiale per il confezionamento, bilancini e denaro sono valutati congiuntamente come indizi sintomatici di detenzione ai fini di spaccio e possono giustificare misure cautelari quando la motivazione li colleghi in modo coerente al pericolo di reiterazione.
- La dichiarazione di terzi (es. la madre che si assume la titolarità della droga) non esclude automaticamente la sussistenza del concorso o di responsabilità dell'indagato; il giudice valuta la credibilità, le circostanze materiali e la compatibilità delle dichiarazioni con altri elementi probatori.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare, la difesa dovrebbe: produrre prove che incidano sulla logica della decisione (non solo versioni alternative), evidenziare omissioni decisionali o violazioni di norma, e argomentare in termini giuridici la manifesta illogicità della motivazione piuttosto che limitarsi a contestazioni fattuali.
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