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Sentenza

Sentenza del 23/08/2016 n. 257 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2003, pari a euro 479,01 oltre sanzioni, sostenendo che fosse privo di adeguata motivazione perché non allegava la nota valutativa dell'ufficio tecnico comunale e che la delibera comunale del 1° agosto 2008, con cui erano stati determinati i valori venali delle aree edificabili, non potesse essere applicata retroattivamente all'anno 2003. Il Comune sosteneva invece che i valori deliberati costituissero presunzioni utilizzabili anche per annualità precedenti e che la stima tecnica del 2008 si riferisse anche al periodo 2002-2008, comprendendo quindi l'anno 2003.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, riformato la sentenza di primo grado, rigettato il ricorso originario e confermato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che la delibera comunale e la perizia tecnica costituissero supporti presuntivi razionali per la determinazione del valore dell'area anche relativamente al 2003. La contribuente avrebbe dovuto fornire elementi specifici per dimostrare l'incongruità della stima, non essendo sufficiente una contestazione generica della sua efficacia temporale. La contribuente è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 300,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 59, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 446 del 1997

    Riconosce agli organi comunali la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

    La delibera comunale che determina i valori delle aree edificabili non costituisce una tariffa vincolante né una fonte imperativa del tributo, ma può delimitare il potere di accertamento del Comune e fungere da fonte di presunzioni, utilizzabili come indici di valutazione anche per annualità precedenti.

  • Art. 52, Legge n. 446 del 1997

    La delibera comunale indica i valori di riferimento delle aree edificabili.

    Il potere regolamentare comunale consente di individuare valori di riferimento per le aree edificabili, purché basati su elementi tecnici e dati razionali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata: sentenze n. 16702/2007, n. 3757/2014 e n. 5068/2015

    I valori deliberati dal Comune costituiscono fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, utilizzabili quali indici di valutazione anche retroattivamente.

    Il contribuente può superare la presunzione dimostrando, con elementi concreti e specifici, che il valore attribuito all'area non corrisponde al suo effettivo valore venale.

Massime di principio

  • Una delibera comunale successiva all'anno d'imposta non può normalmente retroagire come atto impositivo, ma i valori in essa contenuti possono essere utilizzati retroattivamente come elementi presuntivi o indici di stima, se fondati su dati riferiti anche al periodo contestato.
  • Quando il Comune determina il valore di un'area edificabile sulla base di una perizia tecnica o di valori medi di mercato, il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente la delibera o la sua data: deve produrre elementi specifici, come caratteristiche urbanistiche, ubicazione, destinazione, vincoli, comparabili di mercato o diversa documentazione estimativa.
  • La presunzione derivante dai valori comunali è relativa e può essere superata, ma l'onere di fornire la prova contraria ricade sul contribuente che contesta la congruità della stima.
  • La motivazione dell'accertamento può essere ritenuta sufficiente quando richiama gli elementi essenziali della delibera e della stima tecnica, soprattutto se tali documenti sono conoscibili o reperibili presso l'amministrazione.
  • Nel contenzioso tributario il giudice non svolge soltanto una funzione di annullamento formale, ma deve tendere alla determinazione dell'imposta effettivamente dovuta; perciò una contestazione meramente formale potrebbe non essere sufficiente a escludere integralmente la pretesa fiscale.

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