Sentenza del 23/08/2016 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso accertamento Irpef - Irap -Controlli d'ufficio - Mancanza di motivi di merito - Conferma atti impugnati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha confermato gli atti impugnati. Una volta verificata la regolare sottoscrizione da parte di funzionari competenti e delegati e la notificazione entro il termine previsto, la mancanza di specifiche contestazioni o di motivi di merito idonei a infirmare la pretesa tributaria non ha determinato l'annullamento degli avvisi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento relativi a Irpef e Irap, verosimilmente deducendo vizi degli atti, tra cui la sottoscrizione, la delega dei funzionari, la tempestività della notificazione e l'assenza o insufficienza delle motivazioni di merito. Dai dati disponibili risulta che gli avvisi erano stati sottoscritti da funzionari di carriera direttiva regolarmente delegati e notificati entro il termine di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione.
Norme richiamate
Norme sui termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento
entro i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione
La notificazione dell'avviso entro il termine di decadenza preserva la validità temporale dell'atto, salvo l'applicazione di termini diversi previsti dalla legge per specifiche fattispecie.
Norme sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento e sulla delega di firma
funzionari di carriera direttiva, regolarmente delegati
L'avviso è validamente sottoscritto quando proviene da un funzionario competente e munito di delega regolare; in assenza di una prova concreta dell'invalidità della delega, il relativo motivo di impugnazione non è sufficiente a ottenere l'annullamento.
Massime di principio
- La verifica della regolare sottoscrizione, della competenza del funzionario e dell'esistenza della delega è preliminare, ma l'invalidità dell'avviso deve essere dimostrata con elementi concreti.
- La notificazione entro il termine di decadenza previsto dalla legge impedisce di censurare l'atto per tardività.
- La mera deduzione di vizi formali o la generica affermazione dell'assenza di motivi di merito non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento.
- Per contestare efficacemente un avviso è necessario indicare specifici errori sostanziali nella ricostruzione del reddito o dell'imposta, oltre agli eventuali vizi formali, e fornire adeguata prova delle proprie contestazioni.
- Quando i requisiti formali essenziali risultano rispettati e non vengono provati motivi di merito idonei a invalidare la pretesa tributaria, è probabile la conferma dell'atto impugnato.
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