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Sentenza

Sentenza del 23/08/2016 n. 243 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava gli avvisi di accertamento TOSAP relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, per complessivi 187 euro, sostenendo che non esistesse un vero passo carrabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993. In particolare, affermava che un gradino impedisse il passaggio ordinario dei veicoli e che l'accesso alla proprietà avvenisse solo occasionalmente e nel periodo estivo. In appello deduceva inoltre la nullità degli avvisi perché sottoscritti dalla concessionaria e non direttamente dal Comune.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP, che aveva già respinto il ricorso. L'eccezione relativa alla sottoscrizione è stata ritenuta tardiva e comunque infondata, poiché la IPE era concessionaria anche dell'attività di accertamento dei tributi minori e quindi legittimata a sottoscrivere gli atti. Nel merito, la Commissione ha valorizzato il riconoscimento dello stesso contribuente circa la possibilità di passaggio delle vetture fino al cancello, ritenendo irrilevante l'uso solo stagionale o occasionale. Il passaggio attraverso il marciapiede comportava infatti una sottrazione del suolo pubblico all'uso collettivo, elemento sufficiente a configurare il passo carrabile ai fini TOSAP. Non sono state liquidate spese per il grado d'appello perché la IPE non si era costituita.

Norme richiamate

  • Art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507/1993

    La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini della TOSAP, rileva l'esistenza di un accesso carrabile idoneo a consentire il passaggio dei veicoli attraverso il suolo pubblico, anche senza opere particolarmente evidenti o manufatti specifici. Non è necessario che l'accesso sia utilizzato continuamente o durante tutto l'anno.

  • D.Lgs. n. 507/1993

    La disciplina della TOSAP è stata applicata considerando sufficiente l'occupazione o sottrazione del suolo pubblico derivante dal passaggio dei veicoli verso una proprietà privata.

Massime di principio

  • Per la TOSAP relativa a un passo carrabile può essere sufficiente la concreta possibilità di accesso dei veicoli attraverso il suolo pubblico; non è indispensabile la presenza di un cartello, di una rampa o di opere edilizie formalmente qualificate.
  • L'uso occasionale o stagionale dell'accesso non esclude normalmente il tributo, se l'accesso è strutturalmente idoneo al transito dei veicoli e la tassa è dovuta su base annuale.
  • Le dichiarazioni del contribuente sulla possibilità di far transitare veicoli possono costituire un elemento probatorio rilevante anche contro la tesi dell'inesistenza del passo carrabile.
  • Quando l'accertamento è emesso da un concessionario munito anche del potere di accertamento, la sottoscrizione del concessionario può essere legittima anche se l'atto indica il Comune quale ente impositore o concedente.
  • Le eccezioni di nullità o i nuovi motivi di impugnazione devono essere sollevati tempestivamente; la loro proposizione tardiva può renderli inammissibili, oltre che eventualmente infondati nel merito.

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