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Sentenza

Sentenza del 11/02/2022 n. 4458 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per maggiori IRPEF e IVA relative al 1999, deducendo la mancata ricezione delle notifiche degli avvisi di accertamento e chiedendo la nullità delle cartelle per vizi della relata (relata apposta in calce agli atti), violazione dell'art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, mancata allegazione degli avvisi di accertamento e violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 per illeggibilità del nome del soggetto notificatore

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di merito avevano ritenuto regolari le notifiche (anche nelle mani del fratello convivente) e che, in ogni caso, la tempestiva proposizione del ricorso da parte della contribuente aveva fatto conseguire la sanatoria dei vizi notificatori ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Inoltre la censura relativa all'assenza del nome del responsabile del procedimento è risultata inammissibile poiché la ricorrente non ha trascritto o riportato in ricorso gli estratti di ruolo o le cartelle necessari per valutare se i ruoli fossero stati consegnati dopo il 1 giugno 2008 (termine da cui opera la sanzione di nullità). Il ricorso è condannato alle spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, art. 148

    La ricorrente richiamava la necessità della relata di notificazione datata e sottoscritta; la Corte ha osservato che la valutazione in fatto dei giudici di merito sul raggiungimento dello scopo della notifica non è stata censurata e pertanto il motivo è inammissibile

  • Codice di Procedura Civile, art. 156

    La Corte ha ricordato che eventuali vizi della notificazione possono essere sanati quando la notifica ha raggiunto il suo scopo, come avviene se il destinatario propone tempestivamente ricorso

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma richiamata per i motivi di ricorso in cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi

  • Codice di Procedura Civile, art. 366

    Richiamato in relazione alla inammissibilità del secondo motivo per omissione di riportare nei documenti di ricorso gli estratti di ruolo o le cartelle necessari alla decisione

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    Prevede l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui tale indicazione è rilevante ma la sanzione di nullità è stata disposta dal D.L. n. 248/2007 solo per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (conv. L. 28 febbraio 2008, n. 31)

    Introdusse l'obbligo e la sanzione di nullità per le cartelle prive dell'indicazione dei responsabili, con efficacia per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; la Corte ha ribadito che per ruoli anteriori a tale data la mancata indicazione non determina nullità

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Richiamato dalla ricorrente in tema di conservazione delle matrici e delle copie delle cartelle; la Corte ha ricordato che non esiste un obbligo di produrre in giudizio la copia integrale della cartella ma solo la prova della regolare notificazione

  • D.M. 28 giugno 1999

    Richiamato dall'Ufficio per la conformità della cartella al modello ministeriale; la Corte ha osservato che difformità formali non essenziali sono inquadrabili come nullità sanabili quando la notifica ha raggiunto lo scopo

Massime di principio

  • Se il contribuente riceve conoscenza dell'atto e propone tempestivamente ricorso, i vizi formali della notifica possono essere considerati sanati perché la notifica ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c.).
  • L'assenza o difformità formali nella relata o nella modulistica non implica automaticamente inesistenza dell'atto: va distinta l'inesistenza (mancata notifica materiale o mancanza degli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'atto come notificazione) dalla nullità sanabile di difformità formali.
  • Il concessionario della riscossione deve provare di aver eseguito regolarmente la notificazione; non sussiste, tuttavia, un obbligo assoluto di produrre in giudizio la copia integrale della cartella se non è contestata la conformità all'originale, essendo sufficiente dimostrare la regolare esecuzione della notifica.
  • L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle è rilevante ma la sanzione di nullità introdotta dal D.L. 248/2007 opera solo per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008: per ruoli anteriori la sua omissione non comporta nullità automatica.
  • In sede di cassazione è necessario confrontarsi con la ratio decidendi dei giudici di merito: argomentazioni che non incidono sull'accertamento di fatto svolto in primo o secondo grado risultano inconferenti e possono determinare l'inammissibilità del motivo.

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