Cassazione Penale, Sentenza n. 13266/2025 del 04/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per calunnia ex art. 368 c.p., deducendo quattro motivi principali: 1) travisamento della prova in relazione al verbale di narcotest e alla diversa datazione del documento, con contestazione della ricostruzione resa dalla Corte d'appello circa la sottoscrizione e la consegna del verbale; 2) violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 234 e 238 c.p.p. per l'utilizzo, senza contraddittorio e senza consenso, di sommarie informazioni testimoniali provenienti da procedimento parallelo; 3) travisamento della prova e carenza motivazionale sulla mancata acquisizione e sulla valenza scientifica della consulenza tecnica sulla natura della sostanza sequestrata, con rilievi sul procedimento di accertamento e sulla conservazione della sostanza; 4) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo della calunnia, con mancata considerazione dell'assenza di dolo e di elementi che potevano avvalorare la buona fede dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, perché la motivazione della sentenza di appello risultava gravemente carente, contraddittoria e sintetica. Ha censurato in particolare: la mancata e adeguata verifica della ritualità dell'accertamento svolto (narcotest), le ambiguità sulla datazione e sull'utilizzabilità delle sommarie informazioni acquisite in altro procedimento senza chiara indicazione del consenso difensivo, e l'insufficiente trattazione delle censure relative alla valenza scientifica della prova e all'elemento soggettivo. Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio, con indicazione di riesaminare gli aspetti probatori e motivazionali richiamati.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Norma che punisce la calunnia; la Corte ha richiamato la necessità che la condanna sia sorretta dalla prova della falsità della dichiarazione e del dolo dell'imputato, riscontrando che la motivazione di merito non ha fornito adeguata certezza in proposito
art. 479 cod. pen.
Citata nel contesto delloriginaria formulazione accusatoria relativa al falso in atti, poi ridimensionata dai giudici di merito; la Corte segnala la necessità di chiarezza nell'impostazione dell'accusa
art. 234 cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di atti provenienti da procedimenti diversi; la Cassazione ricorda che il decreto di archiviazione legittimamente acquisito può essere valutato come documento ma non può supplire alla prova dei fatti contenuti
art. 238 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità di dichiarazioni rese in precedenti procedimenti e il principio del contraddittorio; la Corte sottolinea che le sommarie informazioni da altro procedimento non possono essere valorizzate come prova senza il rispetto del regime previsto
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Normativa sugli stupefacenti; richiamata per i profili tecnici relativi agli accertamenti sulla natura della sostanza, indicando che accertamenti non rituali o privi di adeguata catena di custodia possono minare la certezza della prova scientifica
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Giurisprudenza richiamata sul limite di utilizzazione delle sentenze non irrevocabili e sulla possibilità di usare atti di altri procedimenti solo entro stringenti limiti
Sez. 6, n. 30993 del 05/04/2018 (B.)
Precedente che conferma il principio secondo cui il decreto di archiviazione, se acquisito, vale come documento ma non come prova dei fatti in esso descritti, particolarmente se si mira a valorizzare dichiarazioni contenute in esso
Massime di principio
- Per configurare la calunnia è necessario provare oltre ogni ragionevole dubbio la falsità delle dichiarazioni attribuite alla vittima e il dolo dell'accusante; carenze probatorie o motivazionali possono determinare annullamento della condanna.
- Documenti e dichiarazioni provenienti da procedimenti diversi possono essere acquisiti al fascicolo, ma non possono essere utilizzati come prova dei fatti in essi narrati senza che sia rispettato il regime del contraddittorio e, ove previsto, il consenso della difesa.
- Gli accertamenti tecnici e le prove scientifiche (narcotest, consulenze) richiedono catena di custodia, competenze qualificate e acquisizione degli originali; anomalie procedurali o assenza del rapporto originale riducono l'affidabilità della prova.
- Discrepanze formali nei documenti (es. date discordanti) non possono essere risolte con assunzioni ipotetiche: occorre accertare i documenti originali e, se necessario, sentire i testi in contraddittorio.
- La motivazione giudiziale deve affrontare puntualmente le eccezioni difensive: omissioni, risposte evasive o argomentazioni contraddittorie integrano motivo di annullamento e rinvio.
- Se la prova orale unica o prevalente risulta contraddittoria o proviene da atti di altro processo, il giudice di merito deve procedere a ulteriori acquisizioni probatorie o riassumere le prove in contraddittorio prima di fondare una condanna.
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