Cassazione Civile, Sentenza n. 2030/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'assoggettabilità a IRAP dei redditi prodotti dallo studio associato e domanda di rimborso per gli anni 2004, 2005 e 2006; il contribuente impugnava anche la cartella di pagamento per interessi e sanzioni relative al 2006. Il ricorrente contestava l'esistenza di una autonoma organizzazione necessaria per l'applicazione dell'IRAP, sostenendo che l'immobile in locazione non fosse strumentale all'attività infermieristica, che non vi fossero spese per lavoro dipendente rilevanti e che le prestazioni fossero personali e non sostituibili tra associati; denunciava inoltre carenze di motivazione e vizi procedurali nella sentenza d'appello.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la motivazione della Commissione tributaria regionale: l'esercizio in forma associata di una professione libera fa sorgere, di regola, la presunzione dell'esistenza di un'autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto impositivo IRAP; il contribuente non ha efficacemente dimostrato che il reddito fosse derivato esclusivamente dall'attività professionale individuale dei singoli associati. La Corte ha considerato rilevanti e valutati correttamente gli elementi contabili (quote di ammortamento, spese immobili, altre spese), il numero crescente di associati e i ricavi elevati; ha inoltre respinto le censure processuali (assenza di motivazione, non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), ritenendole infondate o inammissibili. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 2
Definisce il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); la Corte lo interpreta richiamando la presunzione che l'esercizio in forma associata comporti autonoma organizzazione salvo prova contraria del contribuente
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Norma sull'ammissibilità e specificità dei motivi di impugnazione in appello; richiamata nel quadro delle censure dell'appellante sulla specificità dei motivi
codice di procedura civile, art. 115
Principio della non contestazione: fatto non specificamente contestato si considera provato; la Corte valuta che, comunque, gli aspetti decisivi sull'organizzazione erano oggetto di contestazione e valutazione giudiziale
codice di procedura civile, art. 112
Richiamato tra le norme processuali citate dal ricorrente relative alla motivazione e istruttoria, in relazione alle doglianze sulla decisione d'appello
codice di procedura civile, art. 132
Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ritiene che la motivazione dell'appello sia stata adeguata e non viziata
codice di procedura civile, art. 360
Elenca i motivi di cassazione; la Corte valuta le doglianze alla luce dei numeri di cui all'art. 360 e le dichiara inammissibili o infondate
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- L'esercizio in forma associata di una professione libera genera, di norma, una presunzione di autonoma organizzazione ai fini IRAP: il contribuente deve fornire prove rigorose per superare tale presunzione
- La prova contraria grava sul contribuente: è necessario dimostrare che il reddito deriva esclusivamente dall'attività professionale individuale dei singoli e che non esistono benefici organizzativi collegati all'associazione
- Elementi contabili quali quote di ammortamento, spese per immobili, altre spese significative, numero di associati e consistenti ricavi contribuiscono a fondare la valutazione della presenza di un'organizzazione autonoma
- La non contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede che il fatto sia specificamente dedotto e non contestato dall'altra parte; tuttavia, quando il giudice di primo grado ha già valutato e motivato sull'esistenza dell'organizzazione, l'eccezione può risultare inefficace
- Le contestazioni sulla motivazione della sentenza d'appello vanno formulate in modo chiaro e specifico: censure generiche o confuse rischiano l'inammissibilità
- In controversie simili conviene documentare analiticamente l'assenza di strutture, mezzi, collaborazioni non occasionali o qualsiasi elemento che possa dimostrare l'assenza di capacità organizzativa dell'associazione
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